Decreto Dirigenziale MIT Prot. 468 del 21 Novembre 2023 / Modalità operative Decreto 4 agosto 2023 auto storiche
ID 20891 | 04.12.2023 / In allegato
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Articolo 2 (Oggetto e finalità)
1. A norma dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2023, il presente decreto disciplina le modalità operative per il rilascio, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, c.d.s., della targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 60 c.d.s..
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Dal 27 novembre al 5 gennaio 2024 sarà avviata una fase di sperimentazione con un numero ristretto di operatori professionali per l’immatricolazione e la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, non assoggettati all’obbligo di iscrizione al Pra. Successivamente, dall’8 gennaio del prossimo anno, per le procedure per il rilascio ci si potrà rivolgere a tutti gli sportelli telematici dell’automobilista e agli uffici della motorizzazione civile.
La norma di riferimento.
Il decreto 468 del 21/11/2023 rappresenta la tanto attesa norma attuativa della legge 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), che ha introdotto una modifica all'articolo 93 del Codice della strada, la quale prevede appunto la possibilità di ottenere la targa storica e il libretto di un mezzo storico con la medesima grafia di quelli originali. La legge, tuttavia, stabilisce che possano essere consegnati soltanto in alcuni casi specifici: vediamo quali.
Chi può richiederla.
Le targhe storiche possono essere rilasciate ai veicoli già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio ai sensi dell’articolo 96 del Cds (conseguenza del mancato pagamento del bollo auto), per esportazione (art. 103), per ritiro su area privata (purché la richiesta sia pervenuta entro il 26 aprile 2006), per demolizione (prima del 30 giugno 1998), tranne i mezzi per i quali siano stati erogati incentivi statali alla rottamazione.
Furto o distruzione.
E ancora, si possono richiedere per auto e moto (ma anche mezzi agricoli) immatricolati in Italia e mai dismessi dalla circolazione, per i quali venga richiesta una reimmatricolazione con targa storica e per quelli privi di targhe e di documenti, quando non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia. Infine, in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa stessa.
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segue in allegato
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Articolo 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
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4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
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