Interpello ambientale 17.11.2023 - Attività lavanolo qualifica di sottoprodotto
ID 20825 | 22.11.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 17.11.2023
Quesito
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Confindustria ha richiesto di chiarire:
- se, ai sensi dell’art. 184-bis, co. 1, lett. a), D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, con il termine “processo di produzione” si intenda solo il processo finalizzato alla produzione di un bene finito, oppure nella definizione sono inclusi anche i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili tipici del servizio di lavanolo (attività di lavanderia industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili, anche quando svolta nell’ambito di un’attività di lavanolo)
Riferimenti normativi
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
- Articolo 184-bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante “Norme in materia ambientale”, che recita:
“1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.”
- Circolare esplicativa del Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare n. 7619 del 30 maggio 2017, recante chiarimenti per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto nel seguito riportato.
La definizione riportata all’articolo 183, comma 1, lett. qq) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, definisce sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1 o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2, rinviando pertanto al soddisfacimento delle specifiche condizioni riportate all’articolo 184-bis previsto in rigorosa attuazione dell’articolo 5 della direttiva quadro in materia di rifiuti.
La qualifica di sottoprodotto dipende, quindi, dalla contemporanea sussistenza di tutte le condizioni dell’articolo 184-bis, sin dal momento in cui il residuo viene generato. Il sottoprodotto quindi deve derivare da un “processo di produzione”, inteso come una serie di trasformazioni atte alla conversione di una materia prima, o eventualmente di un prodotto semi-lavorato, in un prodotto finito, la cui finalità non è la produzione di una sostanza od oggetto qualificabile come sottoprodotto. Infatti, con il termine “prodotto finito” ci si riferisce al prodotto che l’installazione (impianto di produzione) si prefigge di realizzare ed è commercializzabile da parte del produttore, indipendentemente dal fatto che sia diretto o meno al consumatore finale.
Facendo diretto richiamo alla nota esplicativa fornita nel 2017 dall’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativa al decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 recante
«Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti», con la nozione di “processo di produzione” ci si riferisce quindi ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc. Tale conclusione è altresì confermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sent. n. 41839 del 2008; Consiglio di Stato, sent. n. 4151/2013).
Una siffatta interpretazione, del resto, trova conferma anche nelle scelte legislative succedutisi nel tempo relativamente alla definizione di sottoprodotto riportata nel D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che fino al 2008, esplicitamente richiamava il concetto di «processo industriale» poi modificato in «processo di produzione» con il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e infine a norma vigente con l’intero articolo art. 184-bis dedicato all’argomento.
Il sottoprodotto può quindi derivare da qualsiasi processo tale da «produrre» dei risultati, ossia trasformare i fattori produttivi in risultati e, pertanto, potenzialmente, anche da attività che producono servizi.
Con riferimento al quesito posto si rappresenta che i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili tipici del servizio di lavanolo (attività di lavanderia industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili, anche quando svolta nell’ambito di un’attività di lavanolo) possono anch’essi originare sottoprodotti, purchè vi sia la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni di cui all’articolo 184-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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