Documento Diisocianati e Poliuretani / CIIP 20 novembre 2023
ID 20806 | 21.11.2023 / In allegato
Documento CIIP "Diisocianati e Poliuretani" sui rischi connessi all'impiego di tali sostanze, oggi di grande attualità date le recenti restrizioni nell'utilizzo imposte dalla normativa europea e la loro grande diffusione.
ALLEGATO 1 Restrizione Reach n°74 per l’impiego dei diisocianati: valutazione dei rischi e adempimenti per la salute e sicurezza dei lavoratori secondo il D.Lgs 81/2008
I diisocianati sono il materiale di partenza per la realizzazione di poliuretani che ricorrono in beni di largo consumo che comprendono: prodotti vernicianti, adesivi, schiume flessibili e rigide, elastomeri.
L’elemento principale di rischio durante la produzione e l’utilizzo dei poliuretani è la presenza dei diisocianati, in particolare di TDI e MDI, che da sempre sono i più utilizzati.
Già a partire dalla loro sintesi tradizionale emerge l’uso del fosgene su diammine aromatiche; gli stessi TDI e MDI rientrano nella classificazione di possibili sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (CMR). (Diisocyanates. IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans 1999; 71(2): 865-79).
I poliuretani alla fine del ciclo di vita possono subire idrolisi e liberare le diammine aromatiche di cui è ben nota la tossicità. Questi argomenti hanno portato all’inserimento dei diisocianati nella tabella XVII del regolamento REACH (attraverso il Regolamento (UE) 2020/1149 della commissione del 3 agosto 2020) per le opportune restrizioni e a proporre successivamente limiti di esposizione più severi di quelli del passato. Il processo regolatorio per i diisocianati rispetto agli obblighi REACH è iniziato nel 2012 da parte dell’autorità REACH della Polonia e successivamente della Estonia tra il 2013 e il 2016.
In Germania l’autorità responsabile per il REACH (BAuA-German Federal institute for Occupational Safety and Health) ha preparato un dossier sulla restrizione presentato all’ECHA nell‘ottobre 2016 che contiene il vincolo di non superare il contenuto di diisocianati liberi dello 0,1% in peso e l’obbligo di un corso di formazione per gli addetti alla produzione e all’utilizzo nei reparti di lavoro.
La proposta è stata sottoposta al RAC (Committee for Risk Assessment) e al SEAC (Committee for Socioeconomic Analysis) e alla fase di consultazione pubblica.
La Commissione Europea ha dato forma definitiva alla restrizione per i diisocianati definendo la fase di transizione al 23 agosto 2023.
La restrizione conferma un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni (vedi All.1).
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Il 13 febbraio 2023 la Commissione Europea ha proposto l’introduzione dei primi Valori Limite di esposizione professionale per i diisocianati dove, allo stato, non sono ancora definiti VLE comunitari Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 98/24/EC and Directive 2004/37/EC of the European Parliament and of the Council as regards the limit values for lead and its inorganic compounds and diisocyanates
Anche in questo caso i valori limite adottati sono espressi come somma complessiva dei gruppi NCO precisamente:
- un primo valore di 6μg NCO/m³ per la concentrazione massima di una sostanza nell'aria che un lavoratore respira in un periodo di riferimento determinato, pari a 8 ore;
- un secondo limite per l’esposizione di breve durata di 12μg NCO/m³, corrispondente a un periodo di riferimento pari a 15 minuti.
Quest'ultimo si applica quando un limite di esposizione complessivo non è sufficiente a limitare adeguatamente gli effetti nocivi sulla salute derivante da un’esposizione breve ma ad alta intensità.
Per il raggiungimento del rispetto dei VLE è previsto un periodo di transizione al 31 dicembre 2028 con limite di esposizione professionale proposto a 10μg NCO/m³, ed esposizione a breve termine limitata a 20μg NCO/m³.
Infine, nel final proposal della Direttiva i valori limite per i diisocianati sono accompagnati dalla nota sulla possibile esposizione per assorbimento cutaneo che richiede l’adozione delle corrispondenti misure protettive.
Il documento da sottoporre all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio prevede 2 anni di tempo per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale degli Stati membri dell’Unione.
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Il Documento del GdL CIIP-Rischio Chimico è stato redatto da Carlo Sala, coordinatore del Gruppo, con la collaborazione di Gianandrea Gino (AIDII).
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segue in allegato
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