Circolare del Ministero dei Trasporti n. 5933 del 01.09.2016
ID 20543 | 09.10.2023
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 165/2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga ii regolamento (CEE) n. 3821/85 de! Consiglio e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
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Come è noto, ii decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto ii cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.
Tale modulo prevedeva che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione de! Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE della stessa Commissione, de! 12 aprile 2007 e sostituita dalla decisione 2009/959/UE.
Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.
L'art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e de! Consiglio, de! 4 febbraio 2014, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
La Commissione Europea, sulla base della Commission Clarification n. 7 adottata in materia, ha chiarito che la redazione de! modulo di controllo previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento (UE) 165/2014. In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso in indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.
Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l'inapplicabilità delle sanzioni gìà previste dall'art. 9, commi 4 e 5, de! decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell' impresa di trasporto di redigere ii modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni.
Articolo 34 Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione
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Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo / oggetto di precisazione di cui alla Sentenza CGUE 27 maggio 2020 / ndr .
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