Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023
ID 20480 | 28.09.2023
Decreto Direttoriale n. 114 del 28 settembre 2023 - Costituzione di un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l'esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonchè per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131
...
Art. 1 (Costituzione e composizione)
1. E’ costituito presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131, composto da funzionari esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce, all’esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;
- ing. Mariella Chiurazzi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Vincenzo Laurendi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Rita Neola, in rappresentanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- arch. Rita Tramontano, in rappresentanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- ing. Luca Rossi, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Francesca Maria Fabiani, in rappresentanza dell’INAIL;
- arch. Davide Geoffrey Svampa, in rappresentanza dell’INAIL;
- p.i. Calogero Vitale, in rappresentanza dell’INAIL.
Art. 2 (Funzionamento e durata)
1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dalla competente divisione della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, su proposta del coordinatore. Nella convocazione sono indicate analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame del Gruppo di lavoro.
2. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti e siano, in ogni caso, rappresentate almeno due Amministrazioni. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione sottoposta alla sua valutazione, nonché per eventuali pareri tecnici sui profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali, il Gruppo di lavoro redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dal Gruppo, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di riunione cui al comma 5, di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Gruppo di lavoro rende i propri pareri all’unanimità dei presenti.
5. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la divisione competente, il necessario supporto amministrativo al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche ai fini del coordinamento interno.
7. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
8. Ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
...
Fonte: MLPS
Collegati