F.A.Q. DM del 26 gennaio 2023 n. 45 - Chiarimenti
ID 20461 | 25.09.2023 / In allegato
FAQ più ricorrenti sul DM del 26 gennaio 2023 n. 45 - Chiarimenti | Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo (di seguito “Regolamento”).
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Ambito di applicazione del Regolamento
1. Il Regolamento si applica in un sito non notificato (artt. 242 o 245, D.Lgs. n. 152/2006) ricadente in un SIN?
L’art. 242-ter, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 individua l’ambito di applicazione della norma “Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale”. Pertanto, il Regolamento si applica anche ai siti non notificati ai sensi degli artt. 242 (in caso di responsabile della contaminazione) o 245 (in caso di soggetto interessato), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero della normativa previgente di cui al D.M. n. 471 del 1999.
Art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento
2. Quando si può ritenere soddisfatta la condizione di accertamento del non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli (CSC), ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli (CSR) approvate ai sensi dell’art. 242, comma 4, del D.Lgs 152/2006?
La norma fa espresso riferimento alle “procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del Regolamento legislativo n. 152 del 2006”. Conseguentemente si possono avere le seguenti ipotesi:
a) nel caso si rilevi C<CSC da indagini preliminari eseguite ai sensi dell’art. 242-ter, comma 4, lett. a), o dell’art. 252, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la condizione è soddisfatta con l’autocertificazione prevista dal medesimo comma 4-bis dell’art. 252, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell’autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso;
b) nel caso si rilevi C<CSC da un piano di caratterizzazione eseguito ai sensi dell’art. 242, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la condizione è soddisfatta a seguito dell’approvazione degli esiti della caratterizzazione. A tal fine occorre che il proponente presenti al Ministero apposita “istanza per la conclusione del procedimento nel caso di contaminazione inferiore alle Concentrazione Soglia di Contaminazione in aree ricadenti all’interno dei perimetri di Siti di Interesse Nazionale” (decreto direttoriale DG RIA 19 maggio 2021, n. 73);
c) nel caso si rilevi C<CSR da un’analisi di rischio eseguita ai sensi dell’art. 242, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la condizione è soddisfatta a seguito dell’approvazione degli esiti dell’analisi di rischio medesima. A tal fine occorre che il proponente presenti al Ministero apposita istanza (decreto direttoriale DG RIA 22 dicembre 2021, n. 269);
d) nel caso di raggiungimento di obiettivi individuati per la bonifica del suolo, la condizione è soddisfatta a seguito dell’accertamento fatto dalla Provincia competente mediante apposita certificazione ai sensi dell’art. 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) nel caso di procedura semplificata ai sensi dell’art. 242-bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la condizione è soddisfatta con la “validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione dei suoli”. Infatti, ai sensi del comma 4 del citato art. 242-bis la validazione “costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo”;
f) nel caso di procedure semplificate di intervento per aree contaminate di ridotte dimensioni ex art. 249, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la condizione è soddisfatta con l’“autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente” “qualora gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza effettuati riportino i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC” (1° caso, dell’Allegato 4, Parta IV, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), fatti salvi i controlli degli organi competenti;
g) nel caso di applicazione del DM 12 febbraio 2015, n. 31, “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, la condizione può essere soddisfatta con l’“autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento” delle CSC, “se gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto della concentrazione soglia di contaminazione (Csc)” (art. 4, comma 2, DM n. 31 del 2015), fatti salvi i controlli degli organi competenti;
h) nel caso di applicazione del DM 1° marzo 2019, n. 46, recante il “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento”, la condizione può essere soddisfatta secondo la procedura prevista dall’art. 3, comma 3, che così dispone: “Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1, un’autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento”.
3. Cosa deve attestare la relazione asseverata nel caso di interventi e opere di cui all’art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento ?
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento, la relazione asseverata deve attestare la tipologia di interventi e opere e il rispetto delle seguenti condizioni previste dal comma 1, lett. f), del medesimo articolo:
- gli interventi e le opere non interferiscono con le acque sotterranee secondo la definizione riportata all’art.3, comma 1, lett.g);
- il non superamento delle CSC, ovvero il non superamento delle CSR, dei suoli, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- che l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato (qualora presente).
4. La relazione asseverata di cui all'art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento può essere redatta solo se si conoscono gli esiti delle indagini di caratterizzazione e le aree risultano già svincolate dal MASE?
Si rinvia ai precedenti chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. f), del Regolamento.
Si segnala, altresì, che la relazione deve asseverare anche che gli interventi e le opere non interferiscono con le acque sotterranee secondo la definizione riportata all’art.3, comma 1, lett.g): “interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Relazione tecnica asseverata
5. È previsto un riscontro del Ministero alla trasmissione di una relazione asseverata?
Non è previsto alcun riscontro da parte del Ministero sulle relazioni tecniche asseverate. L’art. 5, comma 3, e l’art. 7, comma 3, del Regolamento prevedono, infatti, che la relazione sia inviata al Ministero per opportuna informazione.
6. Il Regolamento prevede che la relazione asseverata sia a cura di un tecnico abilitato. Cosa si intente per tecnico abilitata e quali requisiti deve avere?
Il Regolamento non prevede né la tipologia di tecnico, né quali requisiti deve possedere.
Pertanto, in relazione ai contenuti che dovrà possedere la relazione asseverata per i diversi casi previsti dal Regolamento, dovrà farsi riferimento alle specifiche competenze dei professionisti sulla base della normativa loro applicabile.
Art. 6 del Regolamento
7. Nel caso in cui nell’area interessata dall’intervento vi sia anche un progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) approvato, si applica l’art. 6 del Regolamento?
L’art. 6 del Regolamento fa espresso riferimento alle “attività di messa in sicurezza operativa del sito” inteso “nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee)” secondo la definizione di cui all’art. 240, comma 1, lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Conseguentemente, la norma di semplificazione del Regolamento si applica in presenza di MISO per entrambe le matrici (suolo e falda). Se la MISO riguarda una sola matrice e l’altra è potenzialmente contaminata o contaminata, le disposizioni dell’art. 6 non si applicano.
Si precisa che la disposizione si applica per “interventi o opere tra quelli disciplinati dagli articoli 242, comma 9, terzo periodo, e 242-ter, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, ossia:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche;
- interventi e delle opere di cui al comma 1 dell’art. 242-ter, D.Lgs. n. 152 del 2006.
[...] Segue in allegato
Fonte: MASE
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