Schema di regolamento semplificazione disciplina Terre e rocce da scavo / Settembre 2023
ID 20441 | 22.09.2023 / In allegato Schema di regolamento
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha posto in consultazione il 21 settembre 2023 fino al 1° ottobre 2023, lo Schema di regolamento recante “Disposizioni per la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo" redatto ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - rubricato: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
Lo scopo dell’intervento normativo è di rispondere alla necessità di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica. L’intervento intende anche contribuire alla promozione dell’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi bisogni connessi al fenomeno della siccità.
Art. 48 Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonche' per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali e' attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.
2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attivita' di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "elettrificazione" sono inserite le seguenti: "e ammodernamento".
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Elementi di inquadramento
Lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto sulla base dell’autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare del Governo contenuta nell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 - rubricato: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.
La norma sopra richiamata dispone che la semplificazione possa essere operata con riferimento:
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- alle disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
- all’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 e l’aggiornamento delle disposizioni da esso previste tramite l’adozione del decreto oggetto della consultazione.
Lo scopo dell’intervento normativo è, anzitutto, di rispondere alla necessità di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica. L’intervento intende anche contribuire alla promozione dell’adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi bisogni connessi al fenomeno della siccità.
Lo schema che si sottopone alla consultazione pubblica è frutto del lavoro congiunto di questo Ministero, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS – e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.
Le innovazioni introdotte, rispetto alla disciplina vigente, sono indirizzate a consentire il più ampio utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti ed il riutilizzo delle terre e rocce escluse dalla disciplina dei rifiuti.
A tal fine è stato ampliato il campo di applicazione del decreto, estendendolo anche ai sedimenti, rendendo così possibile utilizzarli come sottoprodotti nell’entroterra, ferma restando la disciplina dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per i conferimenti in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri. Inoltre, sono state introdotte previsioni destinate a semplificare i procedimenti amministrativi per la gestione delle terre e rocce rispetto alla disciplina vigente, come puntualmente riportato nella tabella di comparazione fra lo schema di decreto e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, posta a corredo della presente consultazione, con riferimento agli argomenti di seguito elencati:
- definizioni più chiare, riprese anche dalla manualistica dell’ISPRA, coordinate con la normativa vigente;
- una disciplina più snella del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
- la semplificazione dei moduli per il trasporto ripetuto lungo lo stesso tragitto con lo stesso mezzo;
- un migliore coordinamento con la procedura di VIA e, in particolare, la possibilità di presentare preliminarmente al Piano di utilizzo, un Piano di gestione delle terre redatto in funzione del livello di progettazione in essere al quale si dovrà poi conformare il Piano di utilizzo stesso;
- una procedura più celere per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di micro-dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti;
- una disciplina più snella per le modifiche sostanziali nelle quali non rientra più la modifica del deposito intermedio;
- l’estensione della durata della proroga dei tempi di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti generate dai cantieri non sottoposti a VIA e AIA;
- specifiche procedure semplificate per l’utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti, sia per cantieri fino a 20 m3 sia i per cantieri di micro-dimensioni, escluse quelle prodotte nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a - valutazione di impatto ambientale;
- la possibilità di presentare alle autorità la documentazione anche in formato digitale;
- la pubblicazione sul sito del sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) dei dati relativi ai valori di fondo naturale rilevati dalle Agenzie per la protezione ambientale;
- una procedura più chiara per valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale nel caso in cui per le operazioni di scavo sia previsto l’uso di additivi.
Lo schema contiene, infine, delle disposizioni transitorie volte a garantire continuità con quanto stabilito dalla normativa previgente, facendo salva la possibilità di adeguare i progetti in essere alla nuova normativa.
Il regolamento consentirà di intercettare e gestire una maggiore quantità di terre e rocce da scavo sottraendole al regime di gestione dei rifiuti ed agevolando, in tal modo, il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare.
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Fonte: MASE
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