Interpello ambientale 09.08.2023 - Impianto fotovoltaico di potenza superiore a 1 MWp
ID 20291 | 31.08.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 09.08.2023
Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii
Con riferimento alla mail trasmessa a mezzo mail pec in data 26 maggio 2023, con cui codesto Comune chiede chiarimenti a questo Dipartimento ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si chiarisce quanto segue.
PREMESSE
Il Comune di Torre Santa Susanna chiede chiarimenti circa l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza superiore ad 1 MWp sito in provincia di Bari, precisamente di potenza 4,23 MWp.
Il comune precisa che l’impianto ricade in area idonea, certificata dall’Ufficio tecnico competente, e che rispetta tutti i requisiti per l’avvio della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).
QUESITO
Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente Direzione motivato parere sulla questione che segue:
L’impianto ricade tra quelli assoggettati a verifica di Assoggettabilità a VIA, come enunciato dall’autorità competente Provincia di Brindisi, la quale fa riferimento alla L.R. n. 26 del 7 novembre 2022, oppure si deve considerare il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 che esclude tali impianti dall’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso necessari all’installazione dell’impianto di che trattasi?
QUADRO NORMATIVO
1. D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (11G0067)»:
- Art. 6 (rubricato «Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile»), comma 9 bis:
«9-bis. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.».
2. D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.»:
- Art. 22-bis (rubricato «Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici»):
«1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.
2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.
3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
3. Titolo III, Parte Seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
- Art. 3 (rubricato «Ambito di applicazione»), comma 1, lettere a) e b):
«1. La presente legge si applica:
a) ai progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale secondo le modalità del provvedimento autorizzatorio unico regionale, indicati:
1) nell’allegato A;
2) nell’allegato B, qualora l’autorità competente stabilisca di assoggettare al procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) il progetto sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VIA;
3) nell’allegato B, quando i progetti sono di nuova realizzazione e ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero all’interno di siti della Rete Natura 2000;
b) ai progetti assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA, indicati nell’allegato B;
- Allegato B (recante «Interventi soggetti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.»), lettera B2.
h): «Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza complessiva superiore a 1 MW.»
PARERE
Si riscontra il quesito sollevato da codesto ufficio, trasmesso a mezzo pec in data 26/5/2023, in merito alla individuazione della disciplina applicabile con riferimento alla installazione di un impianto fotovoltaico di potenza superiore ad 1 MWp (4,23 MWp) sito in provincia di Brindisi.
Giova premettere che in materia di procedure semplificate per la installazione di impianti fotovoltaici è recentemente intervenuto il legislatore delegato con la approvazione del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.
La novella ha inserito nel corpo del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, il nuovo art. 22-bis, rubricato «Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici», con cui si è stabilito che «L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie» deve essere considerata «attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste».
Tanto, però, esclusivamente nel caso in cui gli impianti di riferimento siano «ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento».
La linea di semplificazione descritta dall’intervento in analisi trova conferma nella modifica intervenuta all’art. 6, rubricato «Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile», co. 9-bis, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, con cui si chiarisce come la P.A.S. si applichi, tra gli altri, «ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW».
Tale previsione, dunque, ha sostituito la previgente disciplina che stabiliva la sottoposizione a P.A.S. della «attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie».
Proprio siffatta disposizione riconduce nell’ambito operativo della P.A.S. l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 10 MW, e delle relative opere connesse, nel caso in cui questa avvenga «nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20».
Le nuove specificazioni normative, dunque, consentono di tratteggiare quanto segue.
L’attività di installazione di un impianto fotovoltaico, posta in essere all’interno delle superfici indicate all’art. 22-bis del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 («zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento»), non sarà subordinata alla acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, in quanto considerata attività di manutenzione ordinaria, «fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste».
Nel caso in cui l’attività di installazione interessi aree individuate idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, troverà invece diretta applicazione la disciplina della P.A.S. nel rispetto di quanto espressamente stabilito dal nuovo co. 9-bis dell’art. 6, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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