Decreti Omnibus 2023 / Novità Ambientali
ID 20156 | 11.08.2023 / Note in allegato
Pubblicati nella GU n.186 del 10.08.2023 i decreti "Omnibus", in vigore entrambi l’11 agosto 2023, e precisamente:
- DL Asset e investimenti - Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici, e
- DL Giustizia - Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 105 Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
Novità ambientali
Nuove competenze delegate ai comuni per bonifiche e impianti rifiuti
Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 104 - Art. 22. Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti
1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnicoamministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime.
Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.
Contrasto diffusione granchio blu
Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 104 - Art. 10. Misure urgenti nel settore della pesca
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus ) e di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall’emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.
Pene incendio boschivo
Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 105 - Art. 6. Modifiche all’articolo 423 -bis del codice penale
1. All’articolo 423 -bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;
b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;
c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».
Art. 423-bis. (Incendio boschivo)
Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
((...)) le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
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