CEI 106-11/2 Parte 2 - Distanza di prima approssimazione per cabine media-bassa tensione
ID 20007 | 18.07.2023 / Pubblicata Giugno 2023 (allegato il Progetto in inchiesta pubblica 2022)
CEI 106-11/2
Guida per la determinazione per le fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 (Articolo 6) - Parte 2: Distanza di prima approssimazione per cabine media-bassa tensione
La definizione di distanza di prima approssimazione, presente al cap. 4 del Decreto del 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” pubblicato sulla G.U. n. 156 suppl. ord. n. 160 in data 05-07-2008, è ovviamente di carattere generale e non tiene in considerazione la forma del locale ospitante le apparecchiature elettriche e neanche la loro disposizione interna. Inoltre, vista la complessità del calcolo e la molteplicità delle possibili configurazioni sia del locale cabina che della disposizione interna degli apparati, nel decreto succitato viene introdotta, al cap. 5 paragrafo 2.1, solo una metodologia di calcolo semplificata per le cabine standard di più recente formazione.
Ciò che si propone la presente Guida è la definizione di metodologie di calcolo semplificate che portino alla determinazione di distanze approssimate dalle cabine che garantiscano sempre l’osservanza della fascia di rispetto, senza la necessità del calcolo esatto, utilizzabili per tutte le tipologie dei locali cabina e di disposizione interna degli apparati.
Una metodologia semplificata che può tenere conto della disposizione dei componenti all’interno di una cabina deve quindi necessariamente ampliare il concetto della distanza di prima approssimazione (DPA), unica per tutte le pareti, ad un concetto di distanza di prima approssimazione di parete (DPAP).
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Art. 6. Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
1. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
2. L'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
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