Certifico 2000/2025

In occasione del venticinquesimo di Certifico stiamo lavorando al nuovo layout del sito

Maggiori informazioni
Slide background
Featured

Formaldeide: le scadenze per l'immissione sul mercato / Note

Formaldeide le scadenze per l immissione sul mercato   Note

Formaldeide: le scadenze per l'immissione sul mercato / Note

ID 20003 | 18.07.2023 / Note complete in allegato

Pubblicato nella GU L 180/12 del 17 luglio 2023, il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.

La formaldeide è una sostanza chimica a elevato volume di produzione con un’ampia gamma di usi. Viene altresì prodotta a livello endogeno negli esseri umani e negli animali ed è un intermedio metabolico essenziale in tutte le cellule. Inoltre il 98 % della formaldeide fabbricata o importata nell’Unione è usata come sostanza intermedia nella produzione di resine a base di formaldeide, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta utilizzate in una vasta gamma di applicazioni.

Le resine a base di formaldeide sono utilizzate nella produzione di una grande varietà di articoli che, di conseguenza, possono rilasciare formaldeide. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate principalmente nella fabbricazione di pannelli a base di legno, dove fungono da legante per le particelle di legno. Tali resine sono utilizzate anche nella produzione di altri prodotti a base di legno, come mobili e pavimenti, nonché per carta da parati, schiume, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle.

La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.
________

Restrizioni allegato XVII regolamento REACH: 77. Formaldeide N. CAS 50-00-0 - N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide

Il Regolamento (UE) 2023/1464 stabilisce che:

- dal 6 agosto 2026 possono essere immessi sul mercato unicamente articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide:

a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;

b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Deroghe limiti di concentrazione di formaldeide:

- articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
- gli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
- gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
- gli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
- gli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;
- biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
- dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;
- articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;
- articoli usati.

- dal 6 agosto 2027, possono essere immessi sul mercato unicamente articoli che rispettano i limiti di concentrazione di formaldeide:

a) 0,062 mg/m3 per veicoli stradali.

Deroghe limiti di concentrazione di formaldeide:

- veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
- veicoli usati.

Inoltre, il regolamento aggiunge l'appendice 14 all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la misurazione della formaldeide rilasciata negli ambienti chiusi.

[...] Segue in allegato

Collegati

Certifico s.r.l.

Sede: Via A. De Curtis, 28 - 06135 Perugia - IT
P. IVA: IT02442650541

Tel. 1: +39 075 599 73 63
Tel. 2: +39 075 599 73 43

Assistenza: +39 075 599 73 43

www.certifico.com
info@certifico.com

Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024