Decreto 30 maggio 2023 / Biosicurezza negli allevamenti avicoli
ID 19909 | 30.06.2023
Decreto 30 maggio 2023 Modalita' applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.
(GU Generale n.151 del 30.06.2023)
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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 ed in conformità a quanto previsto all’art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato: «regolamento», sono definite le modalità operative specifiche per l’applicazione delle misure di biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame, per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate previste dalla normativa europea e nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie dei volatili.
3. Il presente decreto si applica anche agli incubatoi, fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente ai fini del loro riconoscimento.
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