Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR - European Deforestation-free products Regulation) / dal 30 dic 2024
ID 19773 | 09.06.2023
Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010
GU L 150/206 del 9.6.2023
Entrata in vigore: 29.06.2023
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.
Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027, al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024.
In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2027 devono essere conformi all’articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di:
a) ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
b) ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
2. Ad eccezione dell’articolo 37, paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai prodotti interessati elencati nell’allegato I la cui produzione avvenga prima della data indicata all’articolo 38, paragrafo 1.
Articolo 3 Divieti
Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) sono a deforestazione zero;
b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Articolo 4 Obblighi dell’operatore
1. L’operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all’articolo 8 prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3.
2. L’operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza. L’operatore che, sulla base della dovuta diligenza esercitata a norma dell’articolo 8, conclude che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli mette una dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33. Tale dichiarazione di dovuta diligenza, disponibile e trasmissibile per via elettronica, contiene le informazioni indicate all’allegato II per i prodotti interessati e una dichiarazione dell’operatore secondo cui l’operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.
3. Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, l’operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’articolo 3. L’operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33.
4. L’operatore non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verificano una o più delle circostanze seguenti:
a) i prodotti interessati sono non conformi;
b) l’esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi;
c) l’operatore non è stato in grado di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. L’operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l’immissione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l’operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
6. L’operatore offre alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli ai sensi dell’articolo 18, compreso l’accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.
7. L’operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti.
8. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore che è una PMI («operatore PMI») è esentato dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza per i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza a norma del paragrafo 1 del presente articolo e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all’articolo 33. In tali casi, su richiesta, l’operatore PMI comunica alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l’operatore PMI esercita la dovuta diligenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
9. L’operatore che non è una PMI («operatore non PMI») può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate conformemente all’articolo 33 solo dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. L’operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate in conformità dell’articolo 33 nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che presenta a titolo del paragrafo 2 del presente articolo. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l’operatore non PMI esercita la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
10. L’operatore che faccia riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata conformemente all’articolo 33 mantiene la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati all’articolo 3, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile prima dell’immissione di tali prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione.
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Articolo 37 Abrogazione
1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal 30 dicembre 2024.
2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027, al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024.
3. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 31 dicembre 2027 devono essere conformi all’articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 38 Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, gli articoli da 3 a 13, gli articoli da 16 a 24 e gli articoli 26, 31 e 32 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.
3. Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, gli articoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025.
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