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Interpello ambientale 06.06.2023 - Contravvenzioni ambientali TUA

Interpello ambientale 06 06 2023   Contravvenzioni ambientali TUA

Interpello ambientale 06.06.2023 - Contravvenzioni ambientali ex art. 318-bis e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006

ID 19769 | 08.06.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 06.06.2023

Oggetto: Articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo all’applicazione dell’articolo 318-quater, comma 2, il quale prevede che gli importi pagati per l'estinzione della contravvenzione siano destinati all'entrata in bilancio dello Stato.

Con riferimento alla PEC del 26 maggio 2023, acquisita agli atti in pari data con prot. MASE n. 85842, con cui si richiedono informazioni in merito ai quesiti posti dalla Città di Venaria Reale - Città Metropolitana di Torino circa l’applicazione della normativa in oggetto, si rappresenta che questa Amministrazione concorda con quanto già segnalato dal Dipartimento Ambientale e Vigilanza Ambientale, ovvero che gli importi pagati per l’estinzione della contravvenzione sono destinati all’entrata in bilancio dello Stato, così come previsto dall’art. 318-quater, comma 2, D.lgs. n. 152/2006.

Pertanto, si comunica che è stato istituito il nuovo capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: “Entrate di pertinenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell’art. 318 quater comma 2 del D. Lgs 152/2006”:

Capitolo 2596 art 01 - SOMME RISCOSSE IN VIA ORDINARIA
Capitolo 2596 art 02 - SOMME RISCOSSE A MEZZO RUOLI

Si allega, alla presente, il quadro dei codici IBAN pubblicato sul sito del MEF e, per pronta visione, si riportano di seguito i codici Iban riguardanti la Città Metropolitana di Torino:

- 2596/01 - IBAN: IT97H0100003245114032259601;
- 2596/02 - IBAN: IT74I0100003245114032259602;

e indicando come causale: importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all’ articolo 318-quater, comma 2 del D.LGS 152/2006.

Quanto alle modalità estintive ed importi delle somme dovute ai sensi dell’art. 318-ter, comma 4-bis, D.lgs. medesimo, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica, quando si tratti di ente diverso da un corpo riconducibile ad un’amministrazione statale, si comunica che è tutt’ora in corso l’iter di emanazione del decreto ministeriale, in tal senso previsto, dal citato art. 318-ter, comma 4-bis.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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