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Convenzione di Ginevra del 1951

Convenzione di Ginevra del 1951   Statuto dei rifugiati

Convenzione di Ginevra del 1951 / Statuto dei rifugiati

ID 16699 | 26.05.2023 / In allegato

Convenzione sullo statuto dei rifugiati 16 conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951.

Firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine “rifugiato” e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli.

Il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario.

L’UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiat) svolge il ruolo di “guardiano” della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967. Conformemente alla legge, gli Stati devono cooperare con noi per garantire che i diritti dei rifugiati siano rispettati e protetti.

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