UNI/TR 11430:2011 Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro / Criteri di scelta
ID 19662 | 21.05.2023 / Documento completo allegato
Documento sui criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione delle calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro Criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione di cui al rapporto tecnico UNI/TR 11430:2011, nel quale vengono illustrati anche con il supporto di immagini i requisiti, le indicazioni per la scelta e la marcatura.
Il rapporto tecnico fornisce indicazioni per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione delle calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro. Esso è destinato all’utilizzo da parte dei fabbricanti di
calzature, dei fornitori, dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, dei responsabili della sicurezza dei lavoratori e degli utilizzatori.
Il contenuto del presente rapporto tecnico non esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni date con le reali condizioni e le esigenze di protezione di ogni specifico ambiente di lavoro.
Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro Criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione
Data entrata in vigore: 03 novembre 2011
A. Normativa
La norma UNI/TR 11430:2011 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti. (1)
(1) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
ALLEGATO VIII
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI
[…]
Protezione degli arti inferiori
Per la protezione degli arti inferiori nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione individuali resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
[…]
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
1. Elementi di protezione per l’industria.
2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.
3. Otoprotettori.
4. Autorespiratori.
5. Guanti di protezione.
6. Stivali e scarpe di sicurezza.
7. Indumenti di protezione.
8. Giubbotti di salvataggio per l’industria.
9. Dispositivi di protezione contro le cadute.
[...]
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
…
Capo III Conformità del DPI
...
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
B. Estratto UNI/TR 11430:2011
3 Termini e definizioni
Ai fini del presente rapporto tecnico si applicano i termini e le definizioni seguenti.
3.1 calzatura antistatica: Calzatura la cui resistenza elettrica, quando misurata secondo la UNI EN ISO 20344:2008, punto 5.10, è maggiore di 100 kΩ e minore o uguale a 1 000 MΩ.
3.2 calzatura conduttiva: Calzatura la cui resistenza elettrica, quando misurata secondo la UNI EN ISO 20344:2008, punto 5.10, rientra nel campo da 0 kΩ a 100 kΩ.
3.3 calzatura da lavoro: Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che potrebbero derivare da infortuni.
[UNI EN ISO 20347:2008, punto 3.1]
3.4 calzatura da lavoro relativa a professioni specifiche: Calzatura di sicurezza, calzatura di protezione o da lavoro per usi professionali specifici, per esempio calzature per vigili del fuoco, calzature con resistenza al taglio di sega a catena, ecc.
[UNI EN ISO 20345:2008, punto 3.18]
3.5 calzatura di protezione: Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che potrebbero derivare da infortuni, dotata di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti, quando sottoposti a prova ad un livello di energia di almeno 100 J e contro la compressione quando sottoposti a prova con un carico di compressione di almeno 10 kN.
[UNI EN ISO 20346:2008, punto 3.1]
3.6 calzatura di sicurezza: Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni che potrebbero derivare da infortuni, dotata di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti, quando sottoposti a prova ad un livello di energia di almeno 200 J e contro la compressione quando sottoposti a prova con un carico di compressione di almeno 15 kN.
[UNI EN ISO 20345:2008, punto 3.1]
3.7 calzatura isolante: Calzatura che protegge contro le scosse elettriche in conformità alla CEI EN 50321:2000, prevenendo il passaggio della corrente pericolosa nel corpo umano attraverso il piede.
[...]
4 Valutazione del rischio
Il presente rapporto tecnico fornisce alcune indicazioni che possono essere utilizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi e la susseguente individuazione delle misure di prevenzione e di protezione in relazione alla protezione del piede.
4.1 Analisi del rischio
Nelle attività lavorative, l’esposizione al rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore è generalmente sempre presente; si impone quindi prioritariamente l’utilizzo di sistemi di protezione collettiva e, quando il rischio residuo non può essere evitato e/o ridotto, dei DPI.
Prima di scegliere ed utilizzare le calzature antinfortunistiche, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione delle condizioni di lavoro che deve includere almeno:
- tipo e consistenza del rischio;
- durata e frequenza del rischio;
- caratteristiche personali del lavoratore da proteggere.
In questo contesto, assume particolare importanza il rischio dipendente dal fattore umano. Con questa terminologia si indicano tutti quei fattori di rischio legati allo stato psico-fisico del lavoratore, alla sua incapacità, alla sua incoscienza, alla mancanza di formazione e, in generale, alla adozione di comportamenti inadeguati al contesto lavorativo. La mancanza di formazione teorico-pratica e l’incapacità di affrontare le situazioni lavorative che si propongono di volta in volta sono le cause legate al fattore umano che più frequentemente provocano incidenti. Nelle attività lavorative, il rischio dovuto al fattore umano deve essere analizzato con grande attenzione per poter essere successivamente eliminato e/o ridotto.
4.2 Tipologia di rischi
Nelle attività lavorative, il lavoratore è esposto a rischi residui di natura diversa, che devono essere eliminati o ridotti ad un livello accettabile. L’eliminazione oppure la riduzione di tali rischi deve essere effettuata mediante l’uso di idonee calzature antinfortunistiche che devono essere sempre utilizzate, curate e manutenute correttamente, secondo le istruzioni del fabbricante e, comunque, nei limiti qualitativi che non ne pregiudichino le caratteristiche protettive e dell’uso a cui sono destinate, al fine di non incorrere in ulteriori rischi derivanti dalle calzature stesse.
Si individuano le seguenti tipologie di rischi:
- rischi da cui proteggono le calzature antinfortunistiche:
- meccanici,
- elettrici,
- termici,
- chimici;
- rischi derivanti dall’uso delle calzature antinfortunistiche non adeguate o deteriorate:
- disagio, interferenza con l’attività lavorativa,
- infortuni e rischi per la salute,
- protezione inadeguata,
- ecc.
4.3 Esposizione ai rischi
La valutazione dei rischi deve essere in grado di evidenziare in ogni istante dell’attività lavorativa se ci sono sia un rischio grave per la salute, in grado cioè di procurare morte o lesioni di carattere permanente, che il lavoratore potrebbe non essere in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell’evento, sia ogni qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza.
In ogni istante dell’attività lavorativa, l’esposizione ai rischi, in modo particolare se procuranti morte o lesioni permanenti e se non tempestivamente percepibili dal lavoratore prima dell’evento, deve essere nulla o comunque il più possibile limitata.
L’uso di un’idonea calzatura antinfortunistica dipende dalla tipologia di pericolo che si prevede. Nonostante le tipologie di rischio possano essere note, non sempre è possibile prevedere il verificarsi dell’evento. Per questa ragione la calzatura antinfortunistica deve essere utilizzata come protezione in tutte le situazioni nelle quali il rischio non può essere escluso.
4.4 Riduzione dei rischi
Ai fini della riduzione dei rischi, importanza prioritaria deve essere attribuita ai provvedimenti d’ordine tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i rischi alla fonte ed a proteggere i lavoratori mediante mezzi di protezione collettivi.
Ove queste misure di tipo collettivo non permettano di evitare e/o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute ad un livello accettabile, si deve ricorrere all’uso di idonee calzature antinfortunistiche, o più generalmente idonei DPI.
Nelle attività lavorative, deve essere impiegato personale formato, informato ed addestrato e deve essere evitata la presenza di personale non addetto ai lavori.
Particolare attenzione deve essere posta nei confronti del rischio legato al fattore umano.
La figura 1 mostra una metodologia di individuazione, eliminazione e riduzione dei rischi specifici professionali.
I DPI devono, inoltre:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio aggiuntivo;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere compatibili tra di loro e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti dei vari rischi corrispondenti
Nota:
1) Lo schema metodologico è valido per la valutazione di un solo rischio specifico.
2) La fase di "Identificazione del pericolo e analisi del rischio" include le tecniche di valutazione del pericolo e analisi del rischio che godono della caratteristica di affidabilità dei risultati.
3) Le fasi "Individuazione ed adozione delle misure organizzative e/o tecniche" e "Individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione collettiva" possono essere eseguite sia in parallelo sia in serie e con interscambio di informazioni.
...
5 Modelli, costruzione e classificazione delle calzature antinfortunistiche
5.1 Parti e costruzione
...
figura 3 Esempio di modello di zoccolo (o "clog")
Legenda
1 Tomaio
2 Suola
figura 4 Esempio di calzatura interamente di gomma (cioè vulcanizzata) o interamente di materiale polimerico (cioè interamente formata) e delle sue parti
Legenda
1 Tomaio
2 Mascherina
3 Suola
4 Tacco
[...]
. Categorie di marcatura
Le calzature antinfortunistiche, sia di classificazione I sia di classificazione II, sono suddivise in 3 categorie:
- calzature di sicurezza;
- calzature di protezione;
- calzature da lavoro.
Schema 1 - Calzature antifotunistiche
6.1 Calzature di sicurezza
6.1.1 Requisiti di base
Le calzature di sicurezza sono dotate di puntali di sicurezza e devono essere conformi ai requisiti di base, specificati nel prospetto 2 e in aggiunta ad una della 5 opzioni elencate nel prospetto 3, ambedue della UNI EN ISO 20345:2008.
Le punte così rinforzate con i puntali devono soddisfare i requisiti di protezione contro urti di almeno 200 J (l’energia della caduta di 20 kg da 1 m) e contro la compressione di almeno 15 kN (circa 1,5 t).
Il simbolo per la marcatura per i requisiti di base è SB.
Tutte le calzature di sicurezza devono essere resistenti allo scivolamento, secondo almeno uno dei requisiti elencati nel prospetto 2, che devono essere indicati nella marcatura
prospetto 2 Simboli, condizioni di prova e requisiti per la resistenza allo scivolamento per le calzature di sicurezza
6.1.2 Requisiti supplementari
In base ai rischi che si possono incontrare sul luogo di lavoro, per le calzature di sicurezza, in aggiunta ai requisiti di base, possono essere necessarie caratteristiche supplementari. In tali casi, esse devono essere conformi a uno o più requisiti supplementari appropriati e alla marcatura corrispondente, indicata nel prospetto 3 del presente rapporto tecnico, e presenti anche nel prospetto 14 della UNI EN ISO 20345:2008.
prospetto 3 Requisiti supplementari per applicazioni particolari con simboli appropriati per la marcatura delle calzature di sicurezza
Nota Il simbolo FO (resistenza agli idrocarburi della suola) non compare nel prospetto 3 dei requisiti supplementari perché è un requisito di base.
6.1.3 Categorie di marcatura delle calzature di sicurezza
Il prospetto 4, al fine di semplificare la marcatura, riporta le combinazioni più utilizzate dei requisiti di base e supplementari per le calzature di sicurezza.
Alle marcature riportate nel prospetto 4, è possibile aggiungere uno o più simboli riguardanti le caratteristiche aggiuntive riportate nel prospetto 3.
prospetto 4 Categorie di marcatura delle calzature di sicurezza
...
6.4 Marcatura della calzatura
Tutte le calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro devono essere chiaramente e permanentemente marcate con:
a) la marcatura CE
b) la taglia;
c) il nome oppure il marchio di identificazione del fabbricante;
d) il codice articolo;
e) l’anno ed il mese (o almeno il trimestre) di fabbricazione;
f) il numero e l'anno della norma di riferimento, per esempio UNI EN ISO 20345:2008;
g) i simboli adeguati alla protezione fornita e/o, dove applicabile, la categoria appropriata.
Nota Le marcature di f) e g) dovrebbero essere adiacenti l'una all'altra; la taglia e la data di fabbricazione possono essere poste sulla suola.
Nella figura 6 è riportato un esempio di marcatura per una calzatura di sicurezza.
figura 6 Esempio di marcatura per una calzatura di sicurezza
Legenda
1 Marchio del fabbricante
2 Taglia
3 Codice articolo
4 Requisiti supplementari
5 Data di fabbricazione
6 Norma di riferimento
7 Marcatura CE
[...] Segue in allegato
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Fonte: UNI/TR 11430:2011
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