Visita medica periodica biennale personale navigante marittimo (gente di mare)
ID 19580 | 09.05.2023 / Nota completa in allegato
La visita medica periodica del personale navigante marittimo, iscritto nelle matricole della Gente di Mare di I e II Categoria, ha cadenza biennale ed è finalizzata al rilascio di un certificato di idoneità.
La visita può essere effettuata presso un ambulatorio SASN - Servizi per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’aviazione civile oppure da un medico fiduciario che ha ricevuto l’autorizzazione ad effettuare le visite biennali.
A conclusione della visita viene redatto un certificato di visita medica biennale (two-years examination certificate) in 3 copie originali, due delle quali vengono consegnate al marittimo, mentre una rimane agli atti dell’ambulatorio o del medico fiduciario autorizzato.
La visita è prevista dalla normativa nazionale sulla navigazione marittima e dalla regola I/9 della Convenzione STCW ‘78 come emendata e dalle linee guida ILO/IMO.
Il Ministero della salute assicura, con i propri medici in regime di convenzione (vedi Elenco medici fiduciari autorizzati all’effettuazione di visite biennali al 03.04.2023), il rilascio delle certificazioni mediche di idoneità al servizio per i lavoratori marittimi (visite biennali).
Le visite devono essere emesse dalla Stato italiano in conformità con le prescrizioni del regolamento 1.2 della Convenzione sul lavoro marittimo ILO - MLC 2006 e con gli standard previsti per le visite mediche e gli accertamenti della Convenzione internazionale IMO - STCW 1978 sulle norme relative alla formazione, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, nella sua versione aggiornata.
Chi può richiederlo
Per la PRIMA immatricolazione: Capitaneria di Porto competente per il compartimento di iscrizione del marittimo nelle matricole della Gente di Mare di I e II Categoria.
In caso di scadenza/rinnovo: l’inoltro a visita del marittimo può essere rimesso anche alla competente Capitaneria di porto nel cui porto sosta la nave.
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Il personale marittimo è disciplinato dal Codice della Navigazione è secondo quanto previsto dall’art. 114 (1) si suddivide in:
- Personale addetto ai servizi dei porti;
- Personale tecnico delle costruzioni navali;
- Gente di mare.
Il personale addetto ai servizi dei porti è disciplinato dall’art. 116 del Codice della Navigazione e comprende il seguente personale (2):
1) i piloti (3);
2) lavoratori portuali (4);
3) i palombari in servizio locale (5);
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.
Il personale tecnico delle costruzioni navali è disciplinato dall’art. 117 del Codice della Navigazione e comprende il seguente personale:
1) gli ingegneri navali;
2) i costruttori navali;
3) i maestri d’ascia e i calafati.
La locuzione “gente di mare”, in Italia, indica il personale che lavora a bordo di navi e che è iscritto presso una capitaneria di porto.
Le matricole sono suddivise in 3 categorie. Ai marittimi iscritti nella I e II categoria viene rilasciato il “libretto di navigazione“, a quelli iscritti nella III categoria il “foglio di ricognizione“.
Nella I categoria rientra il personale in servizio di coperta, di macchina, sanitario e di telecomunicazioni.
Tra i servizi di coperta rientrano le seguenti mansioni: comandante, ufficiale di coperta (in prima, seconda e terza), allievo ufficiale di coperta, mozzo, marinaio, carpentiere, allievo carpentiere, ottonaio, allievo ottonaio, capitano d’armi, nostromo, trattorista (6), stipettaio, allievo di istituto di educazione marinara – sezione coperta (altresì chiamato allievo di istituto nautico).
Tra i servizi di macchina rientrano le seguenti mansioni: direttore di macchina, ufficiale di macchina (in prima, seconda e terza), allievo ufficiale di macchina, ingrassatore, elettricista, fuochista, motorista, frigorista, allievo di istituto di educazione marinara - sezione macchina (altresì chiamato allievo di istituto nautico), giovanotto di macchina, giovanotto frigorista, giovanotto elettricista, operaio meccanico.
Tra i servizi di telecomunicazioni rientra la seguente mansione: radiotelegrafista.
Tra i servizi sanitari rientrano le seguenti mansioni: direttore sanitario, 1° medico di bordo, medico bordo.
Tra gli allievi sottufficiali rientrano le seguenti mansioni: allievo frigorista, allievo operaio motorista, allievo operaio meccanico, allievo elettricista.
Tra i servizi vari rientrano quelli del personale del diporto impiegato in attività di noleggio (allievo ufficiale di navigazione del diporto) e quelli del personale polivalente (allievo comune polivalente ed allievo operaio polivalente)
Nella matricola di prima categoria rientra anche il personale radiotelegrafista di bordo.
Nella II categoria rientra il:
Personale sanitario: infermieri.
Personale dei servizi: primo commissario, commissario di bordo.
Personale di camera, tra cui vi sono le seguenti mansioni: cameriere, piccolo di camera, maggiordomo-Maitre d’Hotel.
Personale di cucina e famiglia: piccolo di cucina, sottocapo cuoco-Sous chef, capo cuoco/Chef, cuoco di equipaggio, garzone pasticciere, capo pasticciere, cambusiere, primo cambusiere o cambusiere unico, garzone panettiere, panettiere, garzone macellaio, macellaio, garzone lavandaio, lavandaio/stiratore
Personale addetto ai servizi vari: tipografo, operatore cinematografico, assistente di ufficio, hostess, cruise manager, cassiere, barista e musicista
Personale allievo: allievo commissario, allievo assistente di ufficio, allievo tipografo, allieva hostess, allievo cambusiere, allievo panettiere, allievo pasticciere, allievo macellaio, allievo comune di camera, allievo steward, allievo lounge steward.
Nella III categoria rientra:il personale addetto al traffico mercantile, come il mozzo per il traffico locale;
il personale addetto alla pesca, come il mozzo per la pesca costiera;
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che nella III categoria rientra anche “Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne“.
...
(1) R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge del 1 dicembre 2016, n. 230
(2) A cui si aggiunge la categoria dei Sommozzatori in servizio locale disciplinata dal D.M. del 13 gennaio 1979; quella dei Pescatori subacquei professionali disciplinata dal D.M. 20 ottobre 1986
(3) Categoria disciplinata dal D.M. del 21 dicembre 1981; quella dei Pescatori professionali iscritti nella seconda parte del Registro dei pescatori, ossia coloro i quali svolgono tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 1639 del 2 ottobre 1968; ed infine quella dei Chimici di Porto, secondo quanto previsto dall’art. 68 del Codice della Navigazione e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti DEM3/1160 del 1999
(4) Categoria abrogata dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 647
(5) disciplinata dagli art. 205 e 206 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
(6) Essere in possesso della patente di guida D, E.
Art. 323. (Visita medica).
L'arruolamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare, destinati a far parte dell'equipaggio, deve, nei casi e con le modalita' prescritte da leggi e regolamenti, essere preceduto da visita medica diretta ad accertare l'idoneita' della persona da arruolare in rapporto al servizio cui deve essere adibita.
Art. 1. Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi: a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo; b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.
Art. 2. Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di contagiosita':
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finche' non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato. Non puo' comunque essere reimbarcato ed e' dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
c) l'epilessia con crisi accertata. Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano piu' volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessita' di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonche' quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravita' tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attivita' di bordo.
Art. 3. Gli inscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare. L'articolo 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e' abrogato.
Art. 4. In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:
1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione dei personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;
2) che il titolare non e' affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.
Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.
Prassi in allegato:
- Nota Ministero della Salute DGPROF n. 0035577 del 29 luglio 2013. Nuovo modello di certificato di visite biennali di idoneità al servizio
- Nota Ministero della Salute DGPROF 0019669 del 27 aprile 2012. Visite biennali di idoneità al servizio
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