Regolamento (UE) 2023/923 / Modifica Alleg. XVII REACH sostanze soggette a restrizioni: Piombo nel PVC
ID 19577 | 08.05.2023
Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC
GU L 123/1 del 8.5.2023
Entrata in vigore: 28.05.2023
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il 16 dicembre 2016, su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l’Agenzia») ha presentato un fascicolo a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito «fascicolo conforme all’allegato XV»), il quale dimostra che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») contenenti stabilizzanti al piombo, durante il loro ciclo di vita, contribuisce direttamente e indirettamente all’esposizione umana al piombo. Nel fascicolo conforme all’allegato XV l’Agenzia ha proposto di limitare l’immissione sul mercato o l’uso di piombo negli articoli prodotti a partire dal PVC se la concentrazione di piombo è pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. Considerato che i composti del piombo non possono stabilizzare il PVC in modo efficace a concentrazioni inferiori allo 0,5 % circa in peso, il limite di concentrazione proposto dovrebbe garantire che l’aggiunta intenzionale di composti del piombo come stabilizzanti durante la compoundizzazione del PVC non possa più avere luogo nell’Unione. L’Agenzia ha inoltre incluso nel fascicolo conforme all’allegato XV una serie di deroghe alla restrizione proposta, in particolare per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato. Il termine «recuperato» è utilizzato in linea con la definizione di «recupero di materia» di cui all’articolo 3, punto 15 bis, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2) Il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini.
(3) Gli stabilizzanti al piombo migliorano la stabilità termica del PVC durante la compoundizzazione e la produzione di articoli. Lo proteggono anche dalla fotodegradazione. L’industria dell’Unione ha volontariamente eliminato in modo graduale l’uso degli stabilizzanti al piombo nella compoundizzazione del PVC e negli articoli in PVC e ha comunicato che tale processo si è concluso con esito positivo nel 2015. Gli articoli in PVC contenenti piombo, in particolare i prodotti da costruzione, hanno una vita utile di lunga durata e restano in uso per periodi superiori a diversi decenni, al termine dei quali diventano rifiuti da smaltimento e possono essere riciclati, reintroducendo potenzialmente il piombo nei prodotti attraverso il PVC recuperato. Dal fascicolo conforme all’allegato XV risulta che nel 2016 il 90 % delle emissioni totali stimate di piombo a partire da articoli in PVC nell’Unione era riconducibile ad articoli in PVC importati, vista l’eliminazione graduale degli stabilizzanti al piombo nell’Unione.
(4) Per facilitarne l’applicazione, la restrizione proposta dovrebbe applicarsi a qualsiasi presenza di piombo nel PVC, indipendentemente dalla funzione prevista.
(5) Nel parere adottato il 5 dicembre 2017 il comitato per la valutazione dei rischi (di seguito «RAC») dell’Agenzia ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati derivanti dalla presenza di composti del piombo come stabilizzanti negli articoli in PVC, in termini di praticabilità, verificabilità ed efficacia nella riduzione di tali rischi.
(6) Il RAC ha proposto di vietare l’uso di qualsiasi concentrazione di piombo negli articoli in PVC. Esso ha anche convenuto con l’Agenzia sulla necessità di prevedere una deroga per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato. Il RAC ha tuttavia proposto di fissare limiti più elevati di contenuto di piombo per alcuni articoli contenenti PVC recuperato rigido e flessibile, rispettivamente al 2 % e all’1 % in peso. Tale proposta ha tenuto conto della stima secondo cui l’alternativa al riciclaggio di tali articoli, vale a dire lo smaltimento dei rifiuti di PVC attraverso il conferimento in discarica e l’incenerimento, aumenterebbe le emissioni nell’ambiente e non ridurrebbe il rischio. I diversi limiti proposti tengono conto del tenore medio stimato di piombo nei rifiuti di PVC rigido e flessibile nel 2013, dell’incidenza prevista sui volumi di riciclaggio e del fatto che il rilascio di piombo dal PVC flessibile è notoriamente più elevato rispetto al rilascio dal PVC rigido. Si è tenuto debito conto del fatto che alcuni articoli hanno un elevato contenuto di PVC recuperato, che può raggiungere il 100 % in peso del PVC nel prodotto finito.
(7) Nel parere (7) adottato il 15 marzo 2018 il comitato per l’analisi socioeconomica (di seguito «SEAC») dell’Agenzia ha concluso che la restrizione proposta dall’Agenzia, modificata dal RAC e dal SEAC, è, in termini di costi e benefici socioeconomici, la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati. Il SEAC è giunto a tale conclusione sulla base dei migliori dati disponibili, tenendo conto delle proprietà del piombo come sostanza tossica senza soglia, dell’impatto sulla salute umana e dell’accessibilità economica dei costi associati alla limitazione proposta e ha considerato che esistono alternative adeguate ampiamente disponibili e già utilizzate nell’Unione. Ha inoltre preso in considerazione l’efficacia in termini di costi della restrizione. Infine, ha concluso che anche un impatto limitato sulla salute umana in termini di perdita del quoziente d’intelligenza sarebbe sufficiente per compensare i costi della restrizione.
(8) Il SEAC ha convenuto con la proposta contenuta nel fascicolo conforme all’allegato XV per cui, in considerazione dell’evoluzione prevista, entro il periodo 2035-2040 la concentrazione di piombo nel PVC recuperato diminuirebbe in misura sufficiente da far rientrare gli articoli contenenti PVC recuperato nel limite generale proposto di concentrazione di piombo dello 0,1 %. Pertanto la deroga per taluni articoli in PVC contenenti PVC recuperato dovrebbe applicarsi per 15 anni dall’entrata in vigore della restrizione. Il SEAC ha inoltre convenuto che, per tenere conto dell’incertezza sulle future tendenze relative alla quantità di rifiuti di PVC destinati al riciclaggio e al loro tenore di piombo, detto periodo di applicazione dovrebbe essere riesaminato entro 10 anni dall’entrata in vigore della restrizione. In linea con l’obiettivo del piano d’azione dell’UE per l’economia circolare, del 2015, di promuovere cicli di materiali atossici e preservare un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente, la Commissione ha ritenuto che detto periodo di applicazione dovrebbe essere riesaminato entro sette anni e mezzo dall’entrata in vigore della restrizione.
(9) Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, che fa capo all’Agenzia, è stato consultato in merito alla restrizione proposta; il parere del forum è stato preso in considerazione e ha determinato una modifica della descrizione dell’ambito di applicazione della restrizione proposta e delle relative deroghe.
(10) Il 26 aprile 2018 l’Agenzia ha presentato alla Commissione i pareri definitivi del RAC e del SEAC.
(11) Tenendo conto del fascicolo conforme all’allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC e considerando che il piombo presente negli articoli in PVC rappresenta un rischio inaccettabile per la salute umana, la Commissione ha proposto un progetto di regolamento della Commissione che limita l’uso di qualsiasi concentrazione di piombo e dei suoi composti negli articoli in PVC e l’immissione sul mercato del piombo e dei suoi composti negli articoli in PVC in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC (di seguito «il progetto di regolamento»). Il 20 novembre 2019 tale progetto di regolamento ha ottenuto il parere favorevole del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(12) Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il 12 febbraio 2020 la plenaria del Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che solleva obiezioni al progetto di regolamento (9). Di conseguenza il progetto di regolamento non è stato adottato dalla Commissione.
(13) Nella risoluzione il Parlamento ha chiesto alla Commissione di sopprimere le deroghe per il PVC recuperato, perché darebbero luogo al trasferimento del piombo in nuovi prodotti. Il Parlamento ha chiesto altresì la soppressione della deroga per i due pigmenti di piombo soggetti al regime di autorizzazione a norma del regolamento REACH. La Commissione è stata inoltre invitata a sopprimere i requisiti di marcatura proposti per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato perché ritenuti fuorvianti e tali da non rispecchiare il fatto che il PVC recuperato contiene quantità di piombo superiori a quelle presenti nel PVC di nuova produzione. Il Parlamento ha infine chiesto alla Commissione di ridurre il periodo di transizione proposto per l’applicazione delle disposizioni del regolamento.
(14) La Commissione ha valutato attentamente la risoluzione del Parlamento e riconosce la necessità di rispondere ad alcune preoccupazioni. Essa ritiene inoltre che il piombo presente negli articoli in PVC continui a rappresentare un rischio inaccettabile per la salute umana, che occorre affrontare a livello dell’Unione. In tale contesto la Commissione ha deciso di modificare alcune disposizioni del progetto di regolamento per tenere conto delle argomentazioni presentate dal Parlamento e di nuovi dati pertinenti fatti pervenire dall’Agenzia e dai portatori di interessi.
(15) In particolare, la Commissione ritiene che debbano essere incentivate le tecnologie di riciclaggio pulite che consentono di eliminare dai rifiuti di PVC le sostanze preoccupanti preesistenti, compreso il piombo. Le attuali tecnologie di riciclaggio possono però ridurre le sostanze preesistenti ma non le eliminano completamente. È pertanto necessario fissare un limite di concentrazione dello 0,1 % di piombo in peso non solo per l’immissione sul mercato, ma anche per l’uso del piombo e dei suoi composti nel PVC, al fine di consentire sia l’immissione sul mercato di articoli contenenti meno dello 0,1 % di piombo in peso del materiale in PVC, sia il proseguimento dell’uso negli articoli in PVC contenenti piombo al di sotto di tale limite, come il materiale in PVC recuperato attraverso il riciclaggio chimico e la dissoluzione in solvente e contenente quantità molto ridotte di piombo.
(16) Al fine di limitare il trasferimento di piombo nei nuovi prodotti, la deroga per gli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato dovrebbe essere soppressa dal progetto di regolamento. Agli operatori economici dovrebbe però essere concesso un periodo di 24 mesi per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
(17) La deroga proposta per determinati articoli contenenti PVC rigido recuperato dovrebbe tuttavia essere formulata in modo da conseguire un giusto equilibrio tra i benefici generali a lungo termine derivanti dall’uso circolare di tali materiali e le preoccupazioni generali a lungo termine per la salute connesse a tale materiale recuperato. Tenuto conto delle informazioni fornite dal settore industriale secondo cui la concentrazione media di piombo nel PVC rigido recuperato è inferiore all’1,5 % per via della pratica corrente di miscelare rifiuti pre- e post- consumo, il limite di concentrazione di piombo consentito nel PVC rigido recuperato dovrebbe essere ridotto dal 2 % all’1,5 % in peso. Per evitare l’eventuale lisciviazione del piombo e la formazione di polveri contenenti piombo, il PVC rigido recuperato presente in articoli oggetto di una deroga dovrebbe essere interamente racchiuso all’interno di uno strato di PVC di nuova produzione, di PVC recuperato o di altro materiale idoneo contenente meno dello 0,1 % di piombo in peso, a meno che l’articolo oggetto di una deroga sia inaccessibile durante l’uso normale. La Commissione conviene inoltre con il Parlamento sull’opportunità di conseguire più rapidamente i benefici di protezione della salute perseguiti con la restrizione. Di conseguenza, la durata della deroga dovrebbe essere ridotta da 15 a 10 anni. La deroga dovrebbe essere riesaminata al più tardi 5 anni dopo l’entrata in vigore della restrizione. Il riesame dovrebbe includere la verifica delle tendenze relative alla concentrazione di piombo nel PVC recuperato, della disponibilità di adeguate tecniche di decontaminazione e dell’impatto socioeconomico della soppressione della deroga, tenuto conto dei rischi per la salute umana e per l’ambiente.
(18) Per limitare la presenza di piombo derivante da PVC rigido recuperato a determinati articoli noti, il PVC rigido recuperato da profili e fogli negli edifici e nelle opere di ingegneria civile e contenente più dello 0,1 % di piombo in peso del PVC dovrebbe essere utilizzato solo per produrre nuovi profili e fogli in PVC per le stesse applicazioni. In combinazione con adeguati obblighi di marcatura, ciò dovrebbe consentire di identificare i prodotti contenenti piombo e facilitare le attività di decontaminazione in futuro. Ciò dovrebbe anche promuovere la raccolta differenziata e il riciclaggio dei tubi in PVC (al momento raramente riciclati), in quanto i produttori di tubi che attualmente utilizzano PVC recuperato da profili e fogli per produrre nuovi tubi dovranno sostituirlo con una fonte alternativa di PVC. Tuttavia, al fine di concedere agli operatori economici tempo sufficiente per predisporre la raccolta e il riciclaggio dedicati dei rifiuti di PVC, riorganizzare le catene di approvvigionamento e, se necessario, reperire PVC recuperato non proveniente da profili e fogli, tale obbligo dovrebbe applicarsi dopo 36 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
(19) Ai fini dell’applicazione delle norme e per garantire che i professionisti e i consumatori siano adeguatamente informati dei possibili rischi, gli articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato dovrebbero recare un’apposita marcatura se contengono piombo in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. Ciò dovrebbe inoltre facilitare la raccolta differenziata dei rifiuti che contengono piombo.
(20) Date le difficoltà nel determinare se il PVC presente negli articoli sia di recupero, i fornitori di articoli in PVC che beneficiano di deroghe connesse al contenuto di PVC recuperato dovrebbero essere in grado di dimostrare, presentando prove documentali, che tale materiale è stato oggetto di recupero. Nell’Unione i riciclatori dispongono di diversi sistemi di certificazione, tutti basati sulle specifiche tecniche della norma EN 15343:2007, a sostegno delle dichiarazioni sulla tracciabilità del PVC recuperato. Data la mancanza di idonei mezzi pratici che consentano alle autorità preposte all’applicazione della legge di verificare le dichiarazioni in materia di recupero riguardanti il PVC recuperato negli articoli importati, tali dichiarazioni dovrebbero essere suffragate da una certificazione rilasciata da un organismo terzo indipendente.
(21) La deroga specifica precedentemente proposta per i pigmenti di piombo «giallo di piombo sulfocromato» e «piombo cromato molibdato solfato rosso» dovrebbe essere soppressa dal progetto di regolamento. Alla luce della recente giurisprudenza e dell’intenzione dell’Agenzia di presentare un fascicolo riguardante eventuali restrizioni a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione ai rischi derivanti dall’uso di questi due pigmenti di piombo, la Commissione ritiene che tale deroga non sia più necessaria.
(22) Considerati i bassi rischi e la mancanza di alternative idonee, si dovrebbe stabilire una deroga per i separatori in PVC-SiO2 nelle batterie al piombo per un periodo di 10 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorso il quale si prevede che saranno disponibili alternative idonee.
(23) Per evitare una doppia regolamentazione è opportuno prevedere una deroga per gli articoli già contemplati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 o da altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano il tenore di piombo nel PVC.
(24) Poiché l’industria dell’Unione non utilizza stabilizzanti al piombo nel PVC dal 2015, un periodo di 18 mesi è considerato sufficiente per consentire alla maggior parte degli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni, smaltire le scorte e comunicare le informazioni pertinenti sulla restrizione all’interno delle loro catene di approvvigionamento. La restrizione non dovrebbe inoltre applicarsi agli articoli in PVC già immessi sul mercato prima del termine del periodo in questione, in quanto ciò comporterebbe notevoli difficoltà di applicazione.
(25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
...
Allegato
Nell’allegato XVII, voce 63, colonna 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«15. Da non immettere sul mercato o usare in articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») se la concentrazione di piombo è uguale o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. 16. Il paragrafo 15 si applica con effetto dal 29 novembre 2024. 17. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica agli articoli in PVC contenenti PVC flessibile recuperato fino al 28 maggio 2025. 18. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica ai seguenti articoli in PVC contenenti PVC rigido recuperato fino al 28 maggio 2033 se la concentrazione di piombo è inferiore all’1,5 % in peso del PVC rigido recuperato: b) profili e fogli per pavimenti e terrazze, purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso; c) profili e fogli destinati a essere utilizzati in spazi nascosti o vuoti negli edifici e nelle opere di ingegneria civile (ubicazione in cui risultano inaccessibili durante il normale utilizzo, salvo in caso di manutenzione: ad esempio, condotti per cavi); d) profili e fogli per applicazioni interne negli edifici, purché l’intera superficie del profilo o del foglio rivolta verso le zone occupate di un edificio dopo l’installazione sia prodotta con PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso; e) tubi multistrato (esclusi i tubi per acque potabili), purché il PVC recuperato sia utilizzato in uno strato intermedio e sia interamente rivestito di uno strato di PVC o altro materiale la cui concentrazione di piombo sia inferiore allo 0,1 % in peso; f) raccordi, esclusi i raccordi per i tubi per acque potabili. 19. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica: b) agli articoli di cui al paragrafo 1, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, e al paragrafo 7, conformemente ai paragrafi 8 e 10; c) agli articoli rientranti nell’ambito di applicazione: ii) della direttiva 2011/65/UE, iii) della direttiva 94/62/CE, iv) della direttiva 2009/48/CE. 20. A titolo di deroga, il paragrafo 15 non si applica agli articoli in PVC immessi sul mercato fino al 28 novembre 2024.». |
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