Interpello ambientale 03.05.2023 - Centri comunali di raccolta
ID 19569 | 05.05.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 03.05.2023
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Città Metropolitana di Genova ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:
- se presso i centri di raccolta, così come definiti dall’art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l’attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario, sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento o recupero dei rifiuti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
1) D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ed in particolare:
- l’art. 183, comma 1, lettera mm) definisce il “centro di raccolta” come “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
- l’art. 196, comma 1, lettera b) che, tra i compiti della Regione in materia di rifiuti, riporta: “la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti (…)”;
2) D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal d.lgs. 116/2020, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e successive modifiche, ed il particolare:
- l’art. 1, nell’individuare il campo di applicazione, specifica che i centri di raccolta comunali o intercomunali “sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”;
- l’art. 2, comma 1, stabilisce che la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta deve essere eseguito “in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia”.
- l’art. 2, comma 2, stabilisce che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni dell’Allegato I che costituisce parte integrante del decreto;
- l’Allegato I al punto 4.2 riporta l’elenco delle tipologie di rifiuti che possono essere conferite nei centri di raccolta;
- l’Allegato I al punto 7, stabilisce che “la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In riferimento all’istanza in questione, si rappresenta quanto segue.
Il centro di raccolta è definito dalla norma come il sito nel quale le utenze domestiche e non domestiche possono depositare le tipologie di rifiuti urbani, tra quelle elencate al punto 4 dell’allegato I del D.M. 8 aprile 2008, per i quali il centro è idoneo in base al relativo regolamento comunale.
Sono abilitati, pertanto, al conferimento presso i centri di raccolta, secondo l’indicata normativa, i seguenti soggetti:
- utenze domestiche e non domestiche (anche attraverso il gestore del servizio pubblico) produttrici di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati;
- altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (il riferimento d’obbligo per questa categoria di soggetti, è rappresentato dai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui all’art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 151/2005).
Il regolamento comunale abilita il centro di raccolta al raggruppamento dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche per il successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il trasporto agli impianti di destino è da effettuarsi tenendo conto che il deposito, per ogni frazione merceologica, non deve superare i tre mesi, tranne nel caso della frazione organica umida per la quale il tempo massimo di deposito è di 72 ore.
Il comune territorialmente competente verifica la rispondenza del progetto del centro di raccolta alle disposizioni di cui all’allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e ne valuta la conformità con la normativa urbanistica e edilizia. La realizzazione del centro non richiede alcun titolo abilitativo, non potendo essere di per sé classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, per i quali continua a rendersi necessaria l’autorizzazione regionale.
A riprova di ciò, si deve rilevare che nei centri di raccolta è fatto espresso divieto di effettuare trattamenti di qualsiasi tipo, (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), salvo alcune eccezioni, come accade per le riduzioni volumetriche delle frazioni solide, per agevolarne il successivo trasporto.
Nel caso rappresentato nell’interpello, l’attività potenzialmente svolta dal centro di raccolta, consistente nel raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, si configurerebbe come un ampliamento rispetto alle attività che possono essere condotte ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 aprile 2008. Infatti, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta comporterebbe, per più ragioni, un discostamento rispetto a quanto previsto dal citato decreto:
- il centro di raccolta accoglierebbe i rifiuti provenienti da soggetti diversi da quelli previsti;
- il limite temporale di deposito dovrebbe tenere in considerazione i maggiori volumi e le tipologie di rifiuti conferiti dagli altri centri di raccolta, quindi presupposti differenti rispetto alle valutazioni iniziali;
- i requisiti tecnico-gestionali previsti potrebbero non essere più adeguati rispetto alle attività svolte nel centro;
- la tracciabilità dei rifiuti verrebbe compromessa.
L’attività rappresentata nell’istanza, discostandosi dalle disposizioni del DM 8 aprile 2008, seppur rientrando nell’ambito della raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera o) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, si configura pertanto come trasferimento e stazionamento di rifiuti, conseguentemente soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione o dell’autorità ad essa delegata, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera b).
È altresì necessario precisare che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero. Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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