Procedura carico / trasporto / scarico colli ADR
ID 19554 | 23.05.2023 / Documento completo in allegato
I soggetti coinvolti nelle operazioni di carico, scarico e trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, riguardo natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite o quanto meno di minimizzarne i loro effetti rispettando in ogni caso le prescrizioni dell’ADR per quanto li concerne.
1.4.1.1.
Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se del caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni dell'ADR per quanto li concerne.
1.4.1.2.
Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento.
Le operazioni di carico e sistemazione della merce sul veicolo vengono effettuate dal caricatore, allo stesso modo le operazioni di scarico sono di competenza dello scaricatore.
Il conducente, oltre a sorvegliare e dare assistenza durante tali operazioni, ha il compito di assicurarsi della corretta sistemazione del carico sul veicolo al fine di evitare il loro spostamento durante il trasporto. Allo scopo vengono utilizzati i dispositivi in dotazione, ovvero: cinghie regolabili, dispositivi antiscivolo, utilizzo di film termoretraibile, ecc.
Al capitolo 7.5.7.1 viene prescritto: “le prescrizioni di questo paragrafo (stivaggio dei colli, n.d.r.) si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010”. Tale norma viene applicata anche al carico dei container ma non al carico su mezzi con portata inferiori a 35 quintali. La responsabilità della sicurezza del carico, e il suo corretto stivaggio è a carico del caricatore.
In particolare viene stabilito che i colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati nel veicolo con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di stivaggio. I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi.
Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti. Si deve in particolare fare attenzione al modo in cui i colli sono manipolati durante i preparativi in previsione del trasporto, al tipo di veicolo o di contenitore sul quale sono trasportati e al metodo di carico e di scarico per evitare che i colli siano danneggiati da un trascinamento al suolo o da una scorretta manipolazione.
Di seguito si forniscono modelli di procedure ADR proprie delle operazioni di carico, trasporto e scarico di colli.
Trasporto in colli
[Definizione 1.2.1 ADR] Collo, il prodotto finale dell'operazione di imballaggio, costituito dall'imballaggio o dal grande imballaggio o dal GIR/IBC, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti per gas come definiti nella presente sezione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in culle, gabbie o dispositivi di movimentazione. Salvo per il trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa e alle materie trasportate in cisterne;
NOTA: Per le materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 e capitolo 6.
Immagine - Colli ADR
Schema - Trasporto colli ADR
CARICATORE
Carica veicoli/container
ADR 1.2.1 Definizioni
Caricatore, l'impresa che
a) carica le merci pericolose imballate, i piccoli contenitori o le cisterne mobili in o su un veicolo o contenitore; oppure
b) carica un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo;
1.4.3.1.1.
Nell'ambito dell'1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:
a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione;
d) osservare le disposizioni relative alle etichette, ai marchi e alla segnaletica arancione conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;
e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.
1.4.3.1.2.
Il caricatore può tuttavia, nel caso dell'1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.
Caricatore: Obbligo / verifica
[...] Segue in allegato
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Collegati
Check list fissaggio del carico
Modelli EN ISO 12195-1 Protocollo fissaggio del carico
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