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Regolamento (UE) 2018/842

Regolamento  UE  2018 842

Regolamento (UE) 2018/842 / Regolamento sulla condivisione degli sforzi clima

ID 19504 | 26.04.2023

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 

GU L 156/26 del 19.6.2018

Entrata in vigore: 09.07.2018

In allegato Testo consolidato al 19.06.2018

Modifica: Regolamento (UE) 2023/857

Rettifica: Rettifica, GU L 065, 2.3.2023, pag.  59 

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Il regolamento, noto come regolamento sulla condivisione degli sforzi stabilisce:

- gli obblighi dell’Unione europea (Unione) e degli Stati membri dell'Unione relativi ai contributi minimi in settori specifici al fine di soddisfare l’obiettivo dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 30 % rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030;
- le norme sulle assegnazioni annuali di emissioni e sulle modalità di misurazione dei progressi.

Il regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra che non rientrano né nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione né nel regolamento (UE) 2018/841 in merito all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), e che riguardano ad esempio le emissioni generate da edifici, dall’agricoltura, dalla gestione dei rifiuti e dai trasporti, a eccezione del trasporto marittimo internazionale.

Il regolamento non si applica alle emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività:

- contemplate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, varie attività energetiche e minerarie);
- relative all’aviazione civile.

Gli Stati membri devono:

- ridurre entro il 2030 i propri livelli di emissione di gas a effetto serra del 2005 in base alle percentuali stabilite nell’allegato I, che spaziano dallo 0 % (Bulgaria) al 40 % (Lussemburgo e Svezia);
- garantire progressi costanti nei propri sforzi di riduzione mantenendo le proprie emissioni annuali al di sotto di una traiettoria lineare che inizia nel 2021 e arriva al livello di emissione bersaglio del 2030;
- presentare un piano correttivo entro tre mesi qualora la Commissione europea ritenga insufficienti i progressi compiuti verso il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione nazionale.

Gli strumenti di flessibilità presenti nel regolamento permettono agli Stati membri di:

- prendere in prestito fino al 10 % della propria assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo tra il 2021 e il 2025, e il 5 % tra il 2026 e il 2029;
- accumulare parti di emissioni al di sotto della propria assegnazione annuale da utilizzare in un anno successivo;
- trasferire fino al 5% (2021-2025) e al 10 % (2026-2030) della propria assegnazione annuale a un altro Stato membro;
- usare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione e altrove;
- compensare eventuali parti in eccesso delle proprie assegnazioni annuali, subordinate a determinate condizioni, adoperandosi per la riduzione delle emissioni terrestri combinate (terreni imboschiti e disboscati, terre coltivate gestite, pascoli gestiti, terreni forestali gestiti e zone umide gestite) (allegato III).

Nove Stati membri (elencati nell’allegato II: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) possono cancellare una percentuale limitata delle proprie quote del sistema di scambio delle quote di emissione fino a un massimo complessivo di 100 milioni di tonnellate di CO2 equivalente al fine di compensare eventuali parti in eccesso di emissioni nei settori del regolamento sulla condivisione degli sforzi. Erano tenuti a notificare la loro intenzione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 per potere utilizzare tale strumento di flessibilità.

Le verifiche della conformità da parte della Commissione, previste nel 2027 e nel 2032, potrebbero comportare l’attribuzione di sanzioni penali per le emissioni agli Stati membri le cui emissioni superano l’assegnazione annuale.

Il regolamento stabilisce una riserva di sicurezza di un massimo di 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Gli Stati membri che soddisfano determinati criteri di prodotto interno lordo ed emissioni di gas a effetto serra possono ricevere assegnazioni dalla riserva come compensazione per le emissioni che potrebbero produrre in eccesso per i propri obiettivi del 2030.

La Commissione:

- regola e pubblica le assegnazioni annuali di emissioni per ogni Stato membro;
- garantisce un’accurata contabilizzazione, tramite il Registro dell’Unione, della conformità alle norme del regolamento;
- adotta atti di esecuzione e delegati;
- sottopone a riesame il regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea entro sei mesi da ogni bilancio globale nell’ambito dell’accordo di Parigi.

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 525/2013, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1999 .

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