Norme armonizzate Sicurezza generale Prodotti Ottobre 2015
Comunicazione 2015C 335-01 del 09.10.2015
Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme europee ai sensi della direttiva.
Prime pubblicazioni 2001/95/CE
EN 1466:2014 Articoli per puericultura - Sacche porta bambini e supporti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN 1930:2011 Articoli per puericoltura - Barriere di sicurezza - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
EN ISO 4210-1:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 1: Termini e definizioni (ISO 4210-1:2014)
EN ISO 4210-2:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 2: Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna e da corsa (ISO 4210-2:2014)
EN ISO 4210-3:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 3: Metodi di prova comuni (ISO 4210-3:2014)
EN ISO 4210-4:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 4: Metodi di prova di frenatura (ISO 4210-4:2014)
EN ISO 4210-5:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 5: Metodi di prova dello sterzo (ISO 4210-5:2014, Corrected version 2015-02-01)
EN ISO 4210-6:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 6: Metodi di prova del telaio e della forcella (ISO 4210- 6:2014)
EN ISO 4210-7:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 7: Metodi di prova di ruote e cerchioni (ISO 4210-7:2014)
EN ISO 4210-8:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 8: Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema (ISO 4210-8:2014)
EN ISO 4210-9:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 9: Metodi di prova di sella e reggisella (ISO 4210-9:2014)
EN ISO 8098:2014 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo (ISO 8098:2014)
EN 12221-1:2008+A1:2013 Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 1: Requisiti di sicurezza
EN 12221-2:2008+A1:2013 Articoli per puericultura - Fasciatoi per uso domestico - Parte 2: Metodi di prova
EN 13219:2008 Attrezzatura da ginnastica - Trampolini - Requisiti di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova
EN 14682:2014 Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini - Specifiche
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti
[Gazzetta ufficiale L 11 del 15.1.2002]
SINTESI
La presente direttiva si applica in assenza di specifiche normative europee sulla sicurezza di talune categorie di prodotti o quando vi siano lacune in tali normative specifiche (settoriali). La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Requisito generale di sicurezza
La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.
Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della presente direttiva. In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:
- le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti);
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.
Obblighi di fabbricanti e distributori
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza.
Essi devono inoltre:
- fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili;
- adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).
Anche i distributori sono tenuti a:
- fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
- controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
- fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.
Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della Direttiva.
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