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Prodotti da costruzione con omologazione con classi italiane di reazione - scadenza 27.04.2023

Prodotti da costruzione con omologazione con classi italiane di reazione

Prodotti da costruzione con omologazione con classi italiane di reazione - Scadenza 27.04.2023

ID 19408 | 12.04.2023 / Nota completa in allegato

Il Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022, con l'articolo 10 ha disposto la modifica dell'art. 4  "Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco" del D.M. 10 marzo 2005, stabilendo che per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

- è consentita la produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi (ovvero entro il 27.04.2023) dall’entrata in vigore del Decreto 14 ottobre 2022, senza necessità di rinnovo dell’omologazione;

- è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi (ovvero entro il  27.10.2023) dall’entrata in vigore del Decreto 14 ottobre 2022.

Pertanto il termine, per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.M. 10 marzo 2005 scade il 27 aprile 2023.

...

Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022  - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU  n.251 del 26.10.2022). Entrata in vigore: 27.10.2022

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D.M. 10 marzo 2005 come modificato dal Decreto 14 ottobre 2022 (in rosso le modifiche)

Art. 4. Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco (*)

1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della UE, e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo l’uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza di queste e in attesa della loro emanazione, se conformi al decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1991).

2. Per i prodotti da costruzione muniti di marcatura CE la classe di reazione al fuoco è riportata nella dichiarazione di prestazione di cui all’art. 4 del Capo II del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;

3. Per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura CE, l’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è subordinato al rilascio delle certificazioni emesse in ottemperanza dell’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984. Ai medesimi fini, ricorre l’obbligo a carico del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Il certificato di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, è rilasciato secondo la classificazione e i metodi di prova di cui alla norma tecnica europea EN 13501-1. La classe di reazione al fuoco del prodotto da costruzione è valutata nella sua condizione finale di applicazione per l’uso o per gli usi previsti dal fabbricante. Ai fini della produzione, la validità della certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, decade al termine del periodo di coesistenza definito dalla Commissione dell’Unione europea; essa rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

4. Per i prodotti con classificazione di reazione al fuoco definita senza oneri di prova in ottemperanza alle pertinenti decisioni della Commissione dell’Unione europea, qualora non sia ancora applicabile la procedura ai fini della marcatura CE, non è richiesta la certificazione di reazione al fuoco per l’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, fatto salvo l’obbligo del produttore di rilasciare apposita dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui alle predette decisioni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti. Il presente decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5-bis. Per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana non è consentita l’installazione sull’involucro esterno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

5-ter. Per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

a) è consentita la produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, senza necessità di rinnovo dell’omologazione;

b) è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto;

5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-ter, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti per i quali siano in corso procedimenti per il rilascio di nuove omologazioni con classi italiane.

Note

(I commi 2, 3 e 4 sono stati così sostituiti dal comma 1 dall’art. 10 del Decreto 14 ottobre 2022; i commi 5-bis, 5-ter e 5- quater sono stati aggiunti dal comma 2 dello stesso articolo.)

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(*)  Per le caratteristiche dei prodotti da costruzione devono essere tenute presenti le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 09/03/2011, n. 305 (cd CPR) e dal D. Lgs. 16/06/2017

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Euroclassi EN 13501-1

La classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione è effettuato ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2012 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”

Il DM 10 marzo 2005 (come modificato dal Decreto 25 ottobre 2007 e Decreto 14 ottobre 2022 - Sostituisce allegato A e C del D.M. 10/03/2005), gli allegati sono:

Allegato A - Classificazione dei prodotti da costruzione (Abrogato da Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato B - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità alla norma EN 13501-1 (Abrogato Decreto 14 ottobre 2022 / ndr)
Allegato C - Elenco dei materiali da considerare come appartenenti alle classi A1 e A1FL di reazione al fuoco di cui alla decisione 2000/147/CE senza dover essere sottoposti a prove.

Esso individua le  “euroclassi”, dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione.

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Euroclasse Esempio
A1, A2  Lana di roccia, pannello a base di gesso
B Pannello a base di gesso verniciato
C Pannello a base di gesso con tappezzeria cartacea
D Legno
E EPS ignifugo
F Materiale non testato, EPS

 

Classi aggiuntive per la produzione di fumo  Classi aggiuntive per la produzione di gocce ardenti
s1
l'elemento strutturale può emettere una quantità estremamente limitata di gas di combustione
d0
l'elemento strutturale non deve emettere gocce o particelle ardenti
s2
l'elemento strutturale può emettere una quantità limitata di gas di combustione 
d1
è possibile che vengano rilasciate limitate quantità di gocce o particelle ardenti
s3
non è prevista alcuna limitazione della produzione di gas di combustione
d2
non è prevista alcuna limitazione della produzione di gocce e particelle ardenti

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