DVR ATEX | D.Lgs. 81/08 Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive
ID 19207 | Rev. 0.0 del 15.03.2023 / Modello .docx allegato
Modello documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive in accordo al Titolo XI del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva 1999/92/CE ed alla norma tecnica CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87). Il documento tratta l’emissione di LNG dalla valvola di sicurezza primaria del serbatoio di un trattore stradale.
Il serbatoio usato come esempio appartiene ad una STRALIS IVECO dotato di due valvole di sicurezza:
- valvola di sovrapressione primaria (tarata a 17 bar);
- valvola di sovrapressione secondaria (tarata a 22 bar).
Fig. 1 - Serbatoio LNG Iveco STRALIS
La valvola di sovrapressione primaria si apre quando la pressione supera i 17 bar e si trova dietro la cabina del camion.
La valvola di sovrapressione secondaria si apre quando la valvola di sovrapressione primaria non funziona e la pressione supera i 22 bar. Questa valvola di sicurezza secondaria si trova proprio sopra la valvola di sfiato manuale. Ha un tappo di plastica rossa per evitare la formazione di ghiaccio.
La pressione impostata per l'apertura della valvola è 1,5 volte la pressione massima di esercizio all'interno del serbatoio.
L’apertura della valvola di sovapressione secondaria non rientra nel campo di applicazione della CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87).
It is intended to be applied where there may be an ignition hazard due to the presence of flammable gas or vapour, mixed with air, but it does not apply to:
a) mines susceptible to firedamp;
b) the p rocessing and manufacture of explosives;
c) catastrophic failures or rare malfunctions which are beyond the concept of normality dealt with in this standard (see 3.7.3 and 4.5);
d) rooms used for medical p urposes;e) domestic premises;
f) where a hazard may arise due to the presence of combustible dusts or combustible flyings but the principles may be used in assessment of a hybrid mixture (re fer also to IEC 6 0079-10-2).
[...]
3.7.3 rare malfunction
type of malfunction which may happen only in rare instances
Note 1 to entry: Rare malfunctions in the context of this standard include failure of separate and independent process controls, that may be either automated or manual, that could trigger a chain of events that would lead to major release of flammable substance.
Note 2 to entry: Rare malfunctions could also include unanticipated conditions that are not covered by the plant design such as unexpected corrosion that results in a release. Where releases due to corrosion or similar conditions may or could reasonably be expected as part of the plant operations then this is not considered as a rare malfunction.
[...]
4.5 Catastrophic failures
As far as possible, such failures should be prevented.
Reasonably unexpected catastrophic failures need not be accounted for in the hazardous area classification. For example, major accidents such as the rupture of a process vessel, or large scale failures of equipment or piping such as total breakdown of a flange or seal.
The likelihood of such failures should be reduced by appropriate inspection, design, operation and maintenance of a plant.
[...]
Introduzione
La valutazione del rischio derivante da atmosfere esplosive, riportata di seguito, è stata eseguita tenendo conto dei seguenti elementi:
- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengono attive ed efficaci;
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- entità degli effetti prevedibili.
L’attività dell’azienda e l’analisi delle mansioni riportate nel documento specifico del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali hanno evidenziato la presenza di rischi da atmosfere esplosive per gli autisti dei messi alimentazioni ad LNG.
Nel presente documento si analizza il rischio in accordo al al Titolo XI del D.Lgs. 81/08, alla Direttiva 1999/92/CE ed alla norma tecnica CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87).
Riferimenti Legislativi normativi
Art. 290 - Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Art. 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
OSSERVAZIONE PRELIMINARE.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 258, 259, 262, 263.
1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.
Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'ALLEGATO L, parte A, è determinato da tale classificazione.
Zona 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
Zona 21
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
Zona 22
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e successive modificazioni. (1)
EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili" e successive modificazioni. (1)
e le relative guide: CEI 31-35 e CEI 31-56"
e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:
EN 1127-1"Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".
Note
Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180) ha disposto (con l'art. 149, comma 1) la modifica dell'Allegato XLIX.
(1) la Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) e la Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30) sono sostituite rispettivamente dalla Norma CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) e dalla Norma CEI EN IEC 60079-10-1 (CEI 31-87).
Data di pubblicazione: 09.2021
Inizio validità: 10.2021
Articolo 4 Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive,
- probabilità della presenza, dell'attivazione e dell'efficacia di fonti di ignizione, comprese scariche elettrostatiche,
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processo e loro possibili interazioni,
- entità degli effetti prevedibili.
I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 2. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento tramite aperture con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Probabilità di esplosione
In linea generale, si può considerare che la probabilità P che si verifichi una esplosione dipenda dai seguenti parametri:
- Probabilità che la sorgente di emissione SE generi una atmosfera esplosiva, che si può indicare con PSE;
- Probabilità di innesco dell'atmosfera esplosiva PINN.
La probabilità PSE che possa crearsi un'atmosfera esplosiva può essere associata per semplicità direttamente al tipo di zona ed essere suddivisa anch'essa qualitativamente in 4 livelli rispettivamente per le zone 0/20, 1/21, 2/22 e per le zone non pericolose indicate con NE, dove l'atmosfera esplosiva non esiste oppure è di dimensioni tanto ridotte da non essere considerata pericolosa. A ciascuno di questi livelli è assegnato un punteggio che parte dal valore 4 per le zone 0/20 e finisce con il valore 1 per quelle NE, come indicato nella tabella che segue.
[...]
Danno
Il danno D può essere qualitativamente suddiviso in 4 livelli cioè trascurabile, lieve, grave e gravissimo, a ciascuno dei quali è associato un valore numerico rispettivamente da 1 a 4, come nella tabella di seguito indicata. Nella tabella stessa vengono specificati significati attribuiti a ciascun livello:
La magnitudo del danno può essere considerata dipendente dai seguenti parametri:
- Classificazione della zona CLZONA;
- Presenza di lavoratori esposti LESP;
- Fattore di esplodibilità dell'atmosfera KExp;
- Indice relativo al volume Vz pericoloso FVZ;
- Indice relativo allo spessore di strati di polvere IS;
- Fattore di confinamento FC. Un'atmosfera esplosiva confinata o localizzata in una zona molto congestionata da strutture,impianti, che ne ostacolano l'espansione o lo sfogo ha una probabilità maggiore di produrre danni elevati.
Per il parametro CLZONA vengono definiti 4 livelli associati al tipo di zona e ad ognuno viene attribuito un valore numerico crescente con la pericolosità della zona, come indicato nella tabella seguente:
[...]
Classificazione Zona
Un serbatoio criogenico di LNG, destinato all’alimentazione del motore di un trattore stradale, è dotato delle seguenti due valvole di sicurezza:
PSV1: chiamata valvola di sicurezza primaria, è tarata a 17 bar e protegge il serbatoio criogenico dalle normali fasi di riscaldamento dell’LNG presente all’interno (“ Boil off ”). L ’uscita è convogliata con tubazioni che sfociano nella parte più alta del mezzo;
[...]
Con i seguenti dati inseriti nella successiva matrice di classificazione:
- Grado della sorgente di emissione: SECONDO
- Disponibilità della ventilazione: ADEGUATA
- Grado della diluzione: MEDIO
si ottiene una zona di tipo 2 IICT1 estesa.
Tabella D.1 CEI EN IEC 60079-10-1:2021 - Matrice di classificazione
[...]
Determinazione distanza pericolosa
La determinazione della distanza pericolosa fatta invece in base alla Figura D.1 dell’Allegato D, CEI EN IEC 60079-10-1:2021 è di seguito riportata.
[...]
Esito della valutazione
(1) KG Metano = 55. KG è un valore variabile che dipende dal volume pertanto non è possibile considerarlo costante. Il valore Kg considerato in questo caso è quello a cui ci si riferisce generalmente (NFPA 68).
Il RISCHIO risultante dall’analisi è BASSO.
[...] segue in allegato
Fonti
CEI EN IEC 60079-10-1:2021 (CEI 31-87)
D.Lgs. 81/08
Direttiva 1999/92/CE
Guida atmosfere esplosive ATEX - INAIL 2013
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
0.0 | 15.03.2023 | --- | Certifico Srl |
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