DPR 30 luglio 2012 n. 151 / Regolamento contrassegno e segnaletica disabili
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilita' delle persone invalide.
(GU n.203 del 31.08.2012)
Articolo 381 (Art. 188 Cod. Str.) (Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide) 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5
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Figura V.4 - Facsimile del contrassegno da esporre sui veicoli a servizio di persone con capacità di deambulazione impedita o seriamente ridotta.
(Il contrassegno è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare. Nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip di raccolta ed eventualmente comunicazione dati)
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