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Milleproroghe 2023 Proroga Prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie

Milleproroghe 2023 Proroga Prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie

Milleproroghe 2023 Proroga Prevenzione incendi strutture ricettive e sanitarie: Legge di conv. 14/2023

ID 18967 | Rev. 1.0 del 27.02.2023 / Scheda allegata

In GU n. 49 del 27.02.2023 pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative / Conversione Deceto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.

Proroghe PI (vedi a seguire 1 e 2):

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013è prorogato al 31 dicembre 2023.

Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la primasono prorogati di tre anni.

Approvati Commissione Senato emendamenti di Proroga scadenze Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive e strutture sanitarie (Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 452), modifiche introdotta dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198. Segue discussione in aula.

Il termine per la conversione in Legge del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è il 27 Febbraio 2023.

Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni.

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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 27.02.2023 Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Certifico Srl
0.0 14.02.2023 --- Certifico Srl

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