Proposta CE nuovi limiti di esposizione professionale per piombo e diisocianati / Pubblicata Direttiva (UE) 2024/869
ID 18694 | Update news 19.03.2024
Pubblicata nel GU del 19.03.2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati
Entrata in vigore: 08.04.2024
Recepimento Stati membri: 09.04.2026
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26.02.2024
Per la prima volta in 40 anni, l’UE ha rivisto i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici, riducendoli di cinque volte. Queste sostanze tossiche per la riproduzione possono influenzare la funzione sessuale e la fertilità e, tra le altre cose, possono anche danneggiare il sistema nervoso.
Inoltre, la direttiva è la prima legislazione europea a fissare valori limite per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive a cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori e che possono causare asma e malattie cutanee.
- limite di esposizione professionale da 0,15 mg per metro cubo (0,15 mg/m 3 ) a 0,03 mg/m 3 , e
- valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 ml di sangue (70μg/100ml) a 15μg/100ml (30 µg/100ml fino al 2028)
Il piombo si accumula nelle ossa e viene rilasciato lentamente nel sistema circolatorio. Pertanto, secondo la direttiva adottata, i lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un'esposizione avvenuta prima del recepimento di tale direttiva saranno sottoposti a regolare controllo medico. Saranno in grado di continuare a lavorare con il piombo se i loro livelli di piombo nel sangue mostrano una tendenza al ribasso.
Per proteggersi dagli effetti tossici del piombo sulla riproduzione, per le lavoratrici in età fertile si applicheranno valori limite inferiori (4,5 µg/100 ml) per le misure di sorveglianza medica .
- limite complessivo di esposizione professionale di 6 µg NCO/m 3 (10 µg/m 3 fino al 2028)
- limite di esposizione a breve termine di 12 µg NCO/m 3 (20 µg/m 3 fino al 2028)
La direttiva sarà ora firmata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Gli Stati membri avranno due anni per stabilire i nuovi valori limite e le ulteriori misure di protezione previste dalla direttiva, adattando la propria legislazione nazionale.
La direttiva adottata il 26 febbraio 2024 modifica due atti legislativi: la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione durante il lavoro e la Direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori da i rischi legati agli agenti chimici durante il lavoro.
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15.11.2023
Il 14 novembre 2023 il Parlamento europeo ed il Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di direttiva che aumenta la protezione dei lavoratori dal piombo e dai diisocianati. L'accordo provvisorio dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.
L'accordo prevede di ridurre il limite di esposizione professionale per il piombo da 0,15 mg/m³ a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico per il piombo da 70 µg/100ml a 15 µg/100ml e di fissare il primo limite complessivo in assoluto di esposizione professionale per i diisocianati a 6 µg NCO/m³ (ossia la concentrazione massima nell'aria che un lavoratore respira nel corso di una giornata lavorativa di 8 ore) e un limite per esposizione di breve durata di 12 µg NCO/m³ (ossia esposizione media su un periodo di 15 minuti).
I colegislatori hanno anche concordato un periodo transitorio per il nuovo valore limite biologico per il piombo (fino al 31 dicembre 2028) al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per aggiornare efficacemente i processi di produzione e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione.
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13.02.2023
Il 13 febbraio 2023, la Commissione è intervenuta per migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute legati all'esposizione a sostanze chimiche pericolose, indicando nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati.
Nel caso del piombo, un limite di esposizione significativamente ridotto contribuirà a prevenire problemi di salute dei lavoratori, ad esempio compromettendo le funzioni riproduttive e lo sviluppo fetale. Per i diisocianati, un nuovo limite di esposizione preverrà i casi di asma e altre malattie respiratorie.
Concretamente, la Commissione propone di modificare due direttive:
- per il piombo, la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 229/23 del 29.6.2004)
- per i diisocianati, la Direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998).
- Proposta della Commissione per migliorare la protezione dei lavoratori con nuovi limiti di esposizione per piombo e diisocianati (COM(2023) 71 final)
- Allegato: proposta della Commissione per migliorare la protezione dei lavoratori con nuovi limiti di esposizione per piombo e diisocianati (2023)
- Valutazione d'impatto: proposta della Commissione per migliorare la protezione dei lavoratori con nuovi limiti di esposizione per piombo e diisocianati (2023)
Le modifiche proposte saranno fondamentali anche per proteggere i lavoratori nel contesto dell'avanzamento della transizione verso la neutralità climatica: è probabile che sia il piombo che i diisocianati vengano utilizzati, ad esempio, nella produzione di batterie e nei processi per rendere i veicoli elettrici più leggeri, nel vento turbine o come materiale isolante durante le ristrutturazioni edilizie.
La proposta odierna è il risultato di un ampio processo di consultazione, compresa una consultazione in due fasi con le parti sociali, e di una stretta collaborazione con scienziati e rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli Stati membri.
Ulteriore abbassamento del limite di esposizione al piombo
Il piombo può influenzare la funzione sessuale e la fertilità e può danneggiare lo sviluppo di un feto o della prole di donne esposte. Può anche danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue delle persone esposte. Si stima che attualmente 100.000 lavoratori nell'UE siano esposti al piombo sul posto di lavoro, secondo la valutazione d'impatto della Commissione europea.
L'UE dispone dal 1982 di limiti di esposizione professionale per proteggere i lavoratori dagli effetti negativi sulla salute del piombo. Sulla base delle più recenti prove scientifiche, la Commissione propone oggi di:
- abbassare ulteriormente il limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m3) a 0,03 mg/m3, e
- abbassare il valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70µg/100ml) a 15µg/100ml.
Sebbene la forza lavoro esposta al piombo sia prevalentemente maschile, le lavoratrici possono essere esposte a rischi aggiuntivi poiché il piombo può colpire le donne incinte e il feto in via di sviluppo. Pertanto, la Commissione ribadisce anche che per proteggere meglio le donne, è fondamentale sensibilizzare i lavoratori in età fertile e mettere in atto misure specifiche per ridurre al minimo ogni possibile rischio e garantire inoltre che il livello di piombo nel sangue nelle donne in età fertile non sia superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo nel rispettivo Stato membro. Quando i livelli di riferimento nazionali non sono disponibili, i livelli di piombo nel sangue nelle donne in età fertile non devono superare il valore limite biologico di 4,5 µg/100 ml.
Introduzione dei primi limiti di esposizione per i diisocianati
I diisocianati descrivono varie sostanze chimiche che sono spesso raggruppate in base alle loro proprietà comuni e che possono causare malattie respiratorie come l'asma. La valutazione d'impatto della Commissione stima che attualmente 4,2 milioni di lavoratori nell'UE siano esposti ai diisocianati. Attualmente non esistono valori limite per i diisocianati a livello dell'UE.
La Commissione propone pertanto di introdurre, per la prima volta, valori limite per proteggere i lavoratori dall'esposizione ai diisocianati durante il lavoro. Questi valori limite si riferiscono al gruppo di azoto, carbonio e ossigeno dei diisocianati, responsabili dei loro effetti sulla salute:
- un limite di esposizione professionale complessiva di 6µg NCO/m3 (questo sta per la concentrazione massima di una sostanza nell'aria che un lavoratore respira in un certo periodo di riferimento, 8 ore) e
- un limite di esposizione a breve termine di 12 µg NCO/m3 (questo sta per un periodo di riferimento più breve, 15 minuti. Si applica quando gli effetti negativi sulla salute di una sostanza non possono essere adeguatamente controllati con un limite di esposizione globale, ad esempio durante periodi brevi ma elevati intensità di esposizione).
Oltre ai valori limite, la Commissione propone le cosiddette “annotazioni”. Le annotazioni sono indicazioni aggiunte ai valori limite, che allertano datori di lavoro e lavoratori della possibile esposizione per vie diverse dall'inalazione, ad esempio attraverso la pelle, e della necessità di attuare misure protettive.
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La proposta della Commissione sarà ora discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale.
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Fonte: CE
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