Guida al Contributo Ambientale CONAI 2023
ID 18392 | CONAI -17 Gennaio 2023
La “Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale” è uno strumento operativo che illustra le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell’intero sistema imballaggi.
La Guida è rivolta a tutte le imprese tenute a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi e alla partecipazione a CONAI. Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in recepimento della normativa europea in materia.
È tra i più grandi consorzi d’Europa, con circa 711.000 iscritti, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.
Il Sistema CONAI si integra con l’attività dei sette Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi. CHI PARTECIPA In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione Ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06). La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, e CONAI – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie come segue.
Per produttori si intendono:
- i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi,
- i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti. ù
Per utilizzatori si intendono:
- gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate),
- gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci),
- i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate),
- i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a CONAI presentando domanda di adesione. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio.
La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorziato. Produttori e utilizzatori di imballaggi (i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano. V1 Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.
CONAI determina il valore del Contributo Ambientale ‒ versato dalle aziende ‒ che viene impiegato prioritariamente per far fronte agli oneri della raccolta differenziata, organizzata dai Comuni, e per le attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.
Il prelievo del Contributo avviene all’atto della cosiddetta “prima cessione”, cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Per gli imballaggi destinati all’esportazione sono invece previste specifiche esenzioni dal Contributo.
I soggetti obbligati al versamento del Contributo sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale o della procedura utilizzata. Gli altri soggetti, che non hanno l’obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse. Nella Guida sono specificate le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione sia per gli esportatori sia per altre casistiche particolari.
Nel tempo le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le varie sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni. Nel sito www.conai.org (Chi siamo, Imprese, Download documenti ecc.), sono disponibili ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività del CONAI.
Tra le principali novità del 2023, si segnalano:
- l’avvio della fase sperimentale di un ambizioso progetto che mira all’abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano “prime cessioni di imballaggi”. L’adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne faranno man mano richiesta ed è subordinata alla integrazione delle fatture elettroniche con alcune informazioni che consentono l’esatta individuazione e classificazione dell’imballaggio oggetto di fatturazione. Sarà messo a disposizione dei consorziati un apposito strumento che aiuterà a individuare un codice univoco dell’imballaggio. Il progetto prevede anche l’intervento di soggetti appositamente incaricati dal CONAI a ricevere ed elaborare i dati delle fatture elettroniche, sui quali saranno previsti specifici impegni alla riservatezza. Nella nuova sezione “Parte Speciale” sono riportati tutti i dettagli operativi per accedere alla particolare modalità dichiarativa in fase di avvio;
- la riduzione del Contributo Ambientale CONAI per quasi tutti i materiali d’imballaggio, con i valori in vigore nel 2023, come da seguente tabella:
- le riduzioni dei contributi forfetari/aliquote per le procedure semplificate sia per imballaggi pieni importati sia per altre tipologie di imballaggi;
- l’evoluzione della diversificazione contributiva per la plastica con la classificazione degli imballaggi in nove fasce (da cinque del 2022) e l’aggiornamento delle liste in funzione delle caratteristiche tecniche degli imballaggi, dell’effettivo riciclo su scala industriale e dei costi per il sistema nella gestione dei diversi flussi;
- l’aumento della soglia di Contributo Ambientale dichiarato con le procedure semplificate per import da 7.500 a 10.000 euro per accedere al rimborso del Contributo (con il modulo 6.6 Bis) sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2022;
- l’aggiornamento della procedura di iscrizione volontaria al CONAI per le aziende estere;
- l’introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi; in particolare:
- una procedura riservata ai riparatori di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi (Circolare CONAI del 31.3.2022);
- una semplificazione procedurale riguardante la scheda 6.3 (collegata ai moduli di dichiarazione 6.1 e 6.2) relativa alle cessioni di imballaggi in esenzione dal CAC (Circolare CONAI del 29.7.2022);
- una procedura agevolata di applicazione e dichiarazione del CAC riservata ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.) sugli imballaggi finiti acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso (Circolare CONAI del 28.7.2022) e conseguente integrazione del modulo 6.24;
- una procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo Ambientale sui vasi per fiori/piante (Circolare CONAI del 14.12.2022);
- l’introduzione di un modulo per la richiesta di rimborso del Contributo Ambientale sugli sfridi generati da autoproduzione di imballaggi (Circolare CONAI del 21.10.2021);
- l’aggiornamento del modello di autodenuncia per la regolarizzazione della posizione rispetto a errori commessi nell’applicazione delle norme consortili.[...]
La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06.
In base all’art. 221 del D.Lgs. 152/06, “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. […] i produttori e gli utilizzatori […] adempiono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio […]. A tal fine […] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi”. I produttori aderiscono a uno dei Consorzi di Filiera di cui all’art. 223 del D. Lgs.152/06 in riferimento al materiale relativo agli imballaggi prodotti.
In alternativa al sistema CONAI-Consorzi, i produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi” (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/06).
Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, CONAI ha precisato le principali attività che corrispondono al produttore e all’utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.
Fonte: CONAI
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