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Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi

Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi

Linea guida sorveglianza sanitaria addetti lavori in quota con funi

ID 18889 | 01.02.2023 / In allegato

Linea guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Come noto, nelle diverse norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria dei lavoratori non è previsto alcun obbligo all’esecuzione di controlli sanitari per i lavoratori addetti specificamente a lavori in quota con sistemi di accesso e posizionamento su funi, così come definiti dal D. Lgs 235/03 e conseguente Art. 36 quinquies D. Lgs. 626/94.

Si tratta, ad esempio, di lavori su tetti e coperture di edifici, lavori su pareti di edifici e/o di strutture di costruzione, lavori su pareti e scarpate di strutture naturali, lavori su parti elevate di impianti, lavori su tralicci e pali, lavori su alberi di alto fusto, lavori in pozzi e luoghi profondi ecc. La sorveglianza sanitaria di questa categoria particolare di lavoratori troverebbe invece piena giustificazione se si considera che il lavoro su funi, indipendentemente dal contesto nel quale viene eseguito, ha specifiche peculiarità di rischio, quali il rischio da sospensione cosciente ovvero inerte, ed il rischio di caduta dall’alto.

La gravità dei danni potenzialmente derivanti, può a ben diritto rientrare in quanto previsto dagli artt.3 comma 1 lettera l) e 4 comma 5 lettera c) del D.Lgs.626/94, che prescrivono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria per qualsiasi rischio valutato e ritenuto in grado di causare danni alla salute degli esposti, laddove essa sia in grado di contribuire ad un’effettiva attività di prevenzione nei confronti della salute e della sicurezza dei lavoratori. La stessa “Linea guida del Ministero del lavoro e del Ministero della salute ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l’attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori” rimarca come uno degli elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto sia l’idoneità psico-fisica del lavoratore, in quanto elemento essenziale per garantire la piena capacità di saper gestire con competenza e professionalità tutti i sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto.

Scopo prioritario della presente Linea Guida è pertanto quello di proporre alla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome un accordo che vada a superare l’attuale indeterminatezza normativa in materia, in modo che i lavori che comportano sistemi di accesso e posizionamento su funi ricadano in termini specifici ed espliciti nella previsione normativa di obbligo di sorveglianza sanitaria.
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segue in allegato

Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di Lavoro

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