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Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Carbon Border Adjustment Mechanism

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

ID 18864 | Update 16.05.2023

Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism) rappresenta uno strumento cruciale per il conseguimento della neutralità climatica nel 2050 e ha lo scopo di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'UE (carbon leakage), derivante dall'accresciuto livello di ambizione degli obiettivi climatici europei, incoraggiando i paesi partner a stabilire politiche di prezzo del carbonio per combattere il cambiamento climatico.

La Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere il 14 luglio 2021. Esso affronta il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in determinate merci elencate nell'allegato I della proposta, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Update 16.05.2023

Pubblicato il 16 maggio nella GU L 130/52, il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Entrata in vigore: 05.06.2023.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023. Tuttavia:

a) gli articoli 5, 10, 14, 16 e 17 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024;

b) l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, gli articoli da 6 a 9, gli articoli 15 e 19, l'articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 21 a 27 e l'articolo 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il CBAM riguarda le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. L'obiettivo del CBAM è evitare, nel pieno rispetto delle norme commerciali internazionali, che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi terzi (in cui le politiche adottate per combattere i cambiamenti climatici sono meno ambiziose di quelle dell'UE) o da un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio.

Il CBAM è inteso a operare in parallelo con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (sistema ETS dell'UE), per rispecchiare e integrare il suo funzionamento per quanto riguarda le merci importate. Sostituirà gradualmente i meccanismi dell'UE esistenti per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, in particolare l'assegnazione gratuita di quote ETS dell'UE.

Il 13 dicembre 2022 gli Eurodeputati hanno raggiunto un accordo di natura provvisoria e condizionale con il Consiglio per l’istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Unione europea (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), che ha la duplice finalità di combattere i cambiamenti climatici e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Il CBAM, infatti, fa parte del pacchetto "Fit for 55 in 2030", ovvero il piano dell'UE per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

Il meccanismo servirà a garantire un trattamento equilibrato tra i produttori europei che pagano un prezzo di carbonio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) e i produttori di Paesi terzi che importano in Europa.

Questo obiettivo sarà raggiunto grazie all’introduzione dei cosiddetti “certificati CBAM” che dovranno essere acquistati dai produttori che importano merci nell'UE per pagare la differenza tra il prezzo del carbonio nel Paese di produzione e il prezzo delle quote di carbonio nel sistema ETS dell'UE. Il meccanismo, dunque, incentiverà i Paesi terzi ad aumentare le proprie ambizioni climatiche in quanto solo i Paesi con le stesse ambizioni climatiche dell'UE potranno esportare nell'Unione senza acquistare certificati CBAM. Le nuove norme garantiranno quindi che gli sforzi dell'UE e del mondo in materia di clima non vengano compromessi dal trasferimento della produzione dall'UE a Paesi con politiche meno ambiziose.

Il nuovo Regolamento si applicherà a partire da ottobre 2023, ma con un periodo di transizione durante il quale gli obblighi dell'importatore saranno limitati alla rendicontazione. La durata del periodo di transizione e la piena introduzione del CBAM saranno legate alla graduale eliminazione delle quote gratuite nell'ambito del sistema ETS per i settori interessati. Quest’ultimo aspetto è ancora oggetto di negoziato e i risultati raggiunti dovranno poi essere integrati nel regolamento CBAM. Prima della fine del periodo di transizione, la Commissione valuterà se estendere il campo di applicazione, con l'obiettivo di includere comunque tutti i prodotti coperti dal sistema ETS entro il 2030.

Una volta che il Parlamento e il Consiglio avranno approvato formalmente l'accordo, la nuova legge entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Secondo la proposta della Commissione, il CBAM funzionerà come segue:

- Gli importatori dell'UE di merci coperte dal registro CBAM presso le autorità nazionali dove possono anche acquistare certificati CBAM. Verrà calcolato il prezzo dei certificati a seconda del prezzo medio settimanale d'asta delle quote EU ETS espresso in € / tonnellata di CO2 emessa.

- L'importatore UE deve dichiarare entro il 31 maggio di ogni anno la quantità di merce e la emissioni incorporate nelle merci importate nell'UE nell'anno precedente. Allo stesso tempo, l'importatore rinuncia al numero di certificati CBAM che corrisponde alla quantità di emissioni di gas a effetto serra incorporata nei prodotti.

- Se gli importatori possono dimostrare, sulla base di informazioni verificate fornite da produttori di paesi terzi, che un prezzo del carbonio è già stato pagato durante la produzione dell'importato merci, l'importo corrispondente può essere detratto dal loro conto finale.

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Fonte: CE

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