Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
ID 18864 | Update 16.05.2023
Il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism) rappresenta uno strumento cruciale per il conseguimento della neutralità climatica nel 2050 e ha lo scopo di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori dell'UE (carbon leakage), derivante dall'accresciuto livello di ambizione degli obiettivi climatici europei, incoraggiando i paesi partner a stabilire politiche di prezzo del carbonio per combattere il cambiamento climatico.
La Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere il 14 luglio 2021. Esso affronta il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate in determinate merci elencate nell'allegato I della proposta, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Update 16.05.2023
Pubblicato il 16 maggio nella GU L 130/52, il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Entrata in vigore: 05.06.2023.
Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2023. Tuttavia:
a) gli articoli 5, 10, 14, 16 e 17 si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2024;
b) l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, gli articoli da 6 a 9, gli articoli 15 e 19, l'articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli da 21 a 27 e l'articolo 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Regolamento (UE) 2023/956 / Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
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Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci elencate nell'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riducendo così le emissioni di carbonio globali e sostenendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi, anche attraverso la creazione di incentivi per la riduzione delle emissioni da parte degli operatori nei paesi terzi.
2. Il CBAM integra il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE («EU ETS») applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Il CBAM sostituirà i meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, riflettendo l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica altresì alle merci elencate nell'allegato I del presente regolamento, originarie di un paese terzo, se tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono introdotte su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro che sia adiacente al territorio doganale dell'Unione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci, in particolare per quanto riguarda concetti equivalenti a quelli di importazione nel territorio doganale dell'Unione e di immissione in libera pratica, per quanto riguarda le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM relativamente a tali merci e i controlli che devono essere effettuati dalle autorità doganali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica a:
a) le merci elencate nell'allegato I del presente regolamento importate nel territorio doganale dell'Unione, purché il loro valore intrinseco non superi, per spedizione, il valore specificato per le merci di valore trascurabile di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio;
b) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo, a condizione che il loro valore intrinseco non superi il valore specificato per le merci di valore trascurabile di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009;
c) le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari a norma dell'articolo 1, punto 49, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei paesi terzi e dei territori elencati nell'allegato III, punto 1.
5. Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziale di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013.
6. I paesi terzi e i territori sono elencati nell'allegato III, punto 1, a condizione che soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) si applica a tale paese terzo o territorio o tra tale paese terzo o territorio e l'Unione è stato concluso un accordo che collega integralmente l'EU ETS al sistema per lo scambio di quote di emissioni di detto paese terzo o territorio;
b) il prezzo del carbonio pagato nel paese di cui le merci sono originarie è effettivamente applicato alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in tali merci senza alcuna riduzione oltre a quelle applicate anche nell'EU ETS.
7. Se un paese terzo o un territorio dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati e non esiste una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica nel territorio doganale dell'Unione dal suddetto paese terzo o territorio, tale importazione di energia elettrica dal paese o territorio è esentata dall'applicazione del CBAM, purché la Commissione ritenga che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte a norma del paragrafo 8:
a) il paese terzo o territorio ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza;
b) la legislazione nazionale di tale paese terzo o territorio attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica;
c) il paese terzo o territorio ha presentato alla Commissione una tabella di marcia contenente un calendario per l'adozione di misure volte ad attuare le condizioni di cui alle lettere d) ed e);
d) il paese terzo o territorio si è impegnato a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, se del caso, ha formalmente formulato e comunicato di conseguenza alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro la metà del secolo una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra allineata a tale obiettivo, e ha attuato tale impegno nella propria legislazione nazionale;
e) il paese terzo o territorio, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato il rispetto delle scadenze fissate e progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione in particolare per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema di scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, deve essere completata entro il 1o gennaio 2030;
f) il paese terzo o territorio ha posto in essere un sistema efficace per impedire l'importazione indiretta di energia elettrica nell'Unione da altri paesi terzi o territori che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a e).
8. Un paese terzo o territorio che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 7 è elencato nell'allegato III, punto 2, e presenta due relazioni sul rispetto di tali condizioni, la prima entro il 1o luglio 2025 e la seconda entro il 31 dicembre 2027. Entro il 31 dicembre 2025 e il 1o luglio 2028 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese terzo o territorio, se tale paese terzo o territorio continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7.
9. Un paese terzo o territorio elencato nell'allegato III, punto 2, è soppresso da tale elenco se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) la Commissione ha motivo di ritenere che tale paese terzo o territorio non abbia dimostrato progressi sufficienti per conformarsi a una delle condizioni di cui al paragrafo 7, o che tale paese terzo o territorio abbia adottato misure incompatibili con gli obiettivi stabiliti nella legislazione dell'Unione in materia di clima e di ambiente;
b) tale paese terzo o territorio ha adottato misure contrarie ai suoi obiettivi di decarbonizzazione, ad esempio fornendo sostegno pubblico per la creazione di nuove capacità di generazione che emettono più di 550 grammi di biossido di carbonio («CO2») di origine fossile per chilowattora di energia elettrica;
c) la Commissione ha prova del fatto che, a seguito dell'aumento delle esportazioni di energia elettrica verso l'Unione, le emissioni per chilowattora di energia elettrica prodotta in tale paese terzo o territorio sono aumentate di almeno il 5 % rispetto al 1° gennaio 2026.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo requisiti e procedure per i paesi terzi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato III, punto 2, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento a tali paesi e territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere di escludere tali paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e tali paesi terzi o territori, in modo che il CBAM possa essere applicato.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli elenchi dei paesi terzi o territori elencati nell'allegato III, punto 1 o 2, aggiungendo o sopprimendo un paese terzo o territorio, a seconda che siano soddisfatte le condizioni elencate al paragrafo 6, 7 o 9 relativamente a detto paese terzo o territorio.
12. L'Unione può concludere accordi con paesi terzi o territori per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi o territori ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.
Il CBAM riguarda le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio. L'obiettivo del CBAM è evitare, nel pieno rispetto delle norme commerciali internazionali, che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi terzi (in cui le politiche adottate per combattere i cambiamenti climatici sono meno ambiziose di quelle dell'UE) o da un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio.
Il CBAM è inteso a operare in parallelo con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (sistema ETS dell'UE), per rispecchiare e integrare il suo funzionamento per quanto riguarda le merci importate. Sostituirà gradualmente i meccanismi dell'UE esistenti per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, in particolare l'assegnazione gratuita di quote ETS dell'UE.
Il 13 dicembre 2022 gli Eurodeputati hanno raggiunto un accordo di natura provvisoria e condizionale con il Consiglio per l’istituzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’Unione europea (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), che ha la duplice finalità di combattere i cambiamenti climatici e prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Il CBAM, infatti, fa parte del pacchetto "Fit for 55 in 2030", ovvero il piano dell'UE per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
Il meccanismo servirà a garantire un trattamento equilibrato tra i produttori europei che pagano un prezzo di carbonio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (ETS) e i produttori di Paesi terzi che importano in Europa.
Questo obiettivo sarà raggiunto grazie all’introduzione dei cosiddetti “certificati CBAM” che dovranno essere acquistati dai produttori che importano merci nell'UE per pagare la differenza tra il prezzo del carbonio nel Paese di produzione e il prezzo delle quote di carbonio nel sistema ETS dell'UE. Il meccanismo, dunque, incentiverà i Paesi terzi ad aumentare le proprie ambizioni climatiche in quanto solo i Paesi con le stesse ambizioni climatiche dell'UE potranno esportare nell'Unione senza acquistare certificati CBAM. Le nuove norme garantiranno quindi che gli sforzi dell'UE e del mondo in materia di clima non vengano compromessi dal trasferimento della produzione dall'UE a Paesi con politiche meno ambiziose.
Il nuovo Regolamento si applicherà a partire da ottobre 2023, ma con un periodo di transizione durante il quale gli obblighi dell'importatore saranno limitati alla rendicontazione. La durata del periodo di transizione e la piena introduzione del CBAM saranno legate alla graduale eliminazione delle quote gratuite nell'ambito del sistema ETS per i settori interessati. Quest’ultimo aspetto è ancora oggetto di negoziato e i risultati raggiunti dovranno poi essere integrati nel regolamento CBAM. Prima della fine del periodo di transizione, la Commissione valuterà se estendere il campo di applicazione, con l'obiettivo di includere comunque tutti i prodotti coperti dal sistema ETS entro il 2030.
Una volta che il Parlamento e il Consiglio avranno approvato formalmente l'accordo, la nuova legge entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.
Secondo la proposta della Commissione, il CBAM funzionerà come segue:
- Gli importatori dell'UE di merci coperte dal registro CBAM presso le autorità nazionali dove possono anche acquistare certificati CBAM. Verrà calcolato il prezzo dei certificati a seconda del prezzo medio settimanale d'asta delle quote EU ETS espresso in € / tonnellata di CO2 emessa.
- L'importatore UE deve dichiarare entro il 31 maggio di ogni anno la quantità di merce e la emissioni incorporate nelle merci importate nell'UE nell'anno precedente. Allo stesso tempo, l'importatore rinuncia al numero di certificati CBAM che corrisponde alla quantità di emissioni di gas a effetto serra incorporata nei prodotti.
- Se gli importatori possono dimostrare, sulla base di informazioni verificate fornite da produttori di paesi terzi, che un prezzo del carbonio è già stato pagato durante la produzione dell'importato merci, l'importo corrispondente può essere detratto dal loro conto finale.
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Fonte: CE
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