Risposta MASE a quesito n. 162168 del 22 dicembre 2022 / Limiti acustici per attività ed impianti PA
ID 18783 | 25.01.2023
Oggetto: Quesito in merito ad applicabilità di limiti acustici di cui al DPCM 14 novembre 1997 per attività ed impianti della Pubblica Amministrazione. Riscontro.
Con riferimento alla nota prot. n. 383339 del 07/10/2022, acquisita agli atti con prot. n. 124821/MiTE del 10/10/2022, con la quale codesta Amministrazione ha sottoposto alla Scrivente un quesito riguardante l’applicazione del decreto in oggetto e le eventuali connesse azioni da mettere in atto da parte delle amministrazioni comunali a seguito della ricezione di esposti per inquinamento acustico derivante da attività della Pubblica Amministrazione, si rappresenta quanto segue.
Innanzitutto, per facilità di lettura, si riportano nel seguito gli articoli della legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 inerenti alla tematica in parola:
Articolo 2, comma 1, lettera c) “sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;”
Articolo 4, comma 1, lettera d) “Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge: (…) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;”
Articolo 6, comma 1, lettera d) “Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: (…) il controllo, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;”
Articolo 6, comma 1, lettera g) “Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: (…) i controlli di cui all’articolo 14, comma 2;”
Articolo 8, comma 4 “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.”
Articolo 8, comma 6 “La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.”
Articolo 10, comma 2 “Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.000 euro a 10.000 euro.”
Articolo 14, comma 2 “Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all’articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.”
Dopo aver riportato i riferimenti normativi di maggior interesse per la tematica in oggetto, si riportano nel seguito i quesiti posti da codesta Regione ed i riscontri della scrivente Divisione.
Quesito n.1:
(…) se si ritiene che la questione relativa alla molestia segnalata da parte del Comune di Grosseto, ed in generale quelle riconducibili a rumorosità derivante da attività/impianti della Pubblica Amministrazione, siano da inquadrare esclusivamente in ambito privatistico, oppure, diversamente, se rientrino nel campo di applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico e dei relativi limiti di cui al DPCM 14/11/1997;
Riscontro
Seppur si concordi con codesta Amministrazione che le attività della Pubblica Amministrazione e i macchinari a servizio delle stesse non rientrino tra le attività produttive, artigianali o commerciali per le quali è previsto un titolo autorizzativo comunale all'esercizio, né siano sottoposte all’obbligo di presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, tali attività rientrano a tutti gli effetti tra le sorgenti sonore fisse definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera c della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto soggette al rispetto dei valori limite assoluti delle sorgenti sonore definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997. Non trattandosi di “attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali”, alle attività della Pubblica Amministrazione non si applica, tuttavia, il disposto dell’articolo 4 dello stesso decreto, vale a dire il c.d. criterio differenziale.
Ciò premesso, a parere della Scrivente detta questione non è inquadrabile unicamente in ambito privatistico.
Quesito n.2:
(…) nel caso di inquadramento nell’ambito privatistico, se si ritiene comunque opportuna l’attivazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la verifica di livelli di rumorosità connessi ad attività della Pubblica Amministrazione e/o di impianti ausiliari a servizio della stessa;
Riscontro
Si veda il riscontro al quesito n.1 per la definizione dell’ambito di applicazione. La Scrivente non è competente in merito alla verifica del rispetto delle previsioni in ambito privatistico e, pertanto, non si fornisce riscontro al quesito specifico.
Quesito n.3:
(…) nel caso di applicazione della normativa in materia di inquinamento acustico, quale è l’Autorità che si intende preposta al controllo ed alla gestione di eventuali disturbi riscontrati e quali sono i limiti ed eventuali sanzioni applicabili; in particolare si chiede se agli impianti di climatizzazione e/o ausiliari in genere, a servizio della Pubblica Amministrazione, debbano essere applicati anche i limiti differenziali di immissione;
Riscontro
La legge quadro, all’articolo 14, comma 2, individua tra le competenze delle amministrazioni comunali quelle relative alle funzioni amministrative relative al controllo e all’articolo 10, comma 2 definisce le sanzioni amministrative irrogabili nel caso di superamento dei valori limite nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile. In merito all’applicazione del criterio differenziale si rimanda al riscontro del quesito n.1.
Quesito n.4:
(…) nel caso che la questione non abbia una configurazione strettamente privatistica, e che si accertino superamenti dei limiti reputati cogenti, si richiede quali azioni devono essere intraprese dal Comune o altra Autorità individuata, nei confronti di Enti pubblici non vincolati da titoli autorizzativi comunali all'esercizio, come nel caso posto relativo ad impianti di un Tribunale o per casi di sedi uffici/locali della Pubblica Amministrazione, di Forze dell'ordine o di istituti scolastici.
Riscontro
Come già rappresentato nel riscontro al quesito n.1, seppure le attività della Pubblica Amministrazione e i macchinari a servizio delle stesse non rientrino tra le attività produttive, artigianali o commerciali per le quali è previsto un titolo autorizzativo comunale all'esercizio, né siano sottoposte all’obbligo di presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, esse devono comunque rispettare i valori limite vigenti, fatta eccezione per il rispetto dei limiti differenziali di immissione. Pertanto, a queste sorgenti sono applicabili i disposti degli articoli 9 e 10 della legge quadro sull’inquinamento acustico.
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Fonte: MASE
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