Legge 8 luglio 1883 n. 1473
Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.
(GU n.166 del 17.07.1883)
Abrogato da: D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9
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Art. 1. È approvata l'annessa convenzione stipulata a Roma, addì 18 febbraio 1883, fra il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e
La Cassa di risparmio di Milano;
La Cassa di risparmio di Torino;
La Cassa di risparmio di Bologna;
Il Monte dei Paschi di Siena;
Il Monte di Pietà e Cassa di risparmio di Genova;
La Cassa di risparmio di Roma;
La Cassa di risparmio di Venezia;
La Cassa di risparmio di Cagliari;
Il Banco di Napoli;
Il Banco di Sicilia,
per la fondazione di una Cassa nazionale intesa ad assicurare gli operai contro gli infortuni ai quali vanno soggetti nei loro lavori.
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