Interpello ambientale 16.12.2022 - Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL
ID 18677 | 17.01.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3 septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 16.12.2022
Con nota acquisita al prot. n. 97185/MiTE/2022, codesta associazione di categoria ha presentato istanza di interpello per l’applicazione della normativa statale in materia ambientale al fine di comprendere se un impianto di stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con volume stoccato inferiore a 20.000 mc., sezione di rigassificazione, rifornimento con autobotte a servizio di uno stabilimento industriale autorizzato in AIA regionale, sia assoggettabile alla procedura di VIA statale di cui al punto 1 - allegato II – parte II del D.lgs. 152/2006.
In particolare, l’interpellante chiede di chiarire se detta tipologia di installazione possa essere qualificata quale “terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto” di cui al citato punto 1 - allegato II – parte II – D.lgs. 152/2006, atteso che la disposizione normativa richiamata non prevede una soglia minima o altri parametri per definire l’impianto da assoggettare alla procedura di VIA.
Ritiene Confindustria che i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto “altro non siano che impianti di stoccaggio e rigassificazione nello stesso tempo”. Pertanto, in mancanza di una soglia dimensionale stabilita dal legislatore, gli impianti di stoccaggio e di rigassificazione di GNL avrebbero la stessa capacità (quindi la stessa soglia dimensionale) e risulterebbero normati al punto 8 – allegato II – parte II del citato decreto. Conclude l’istante affermando che gli impianti di stoccaggio sotto la soglia di 20.000 mc dovrebbero ritenersi esclusi dalla applicazione della disciplina statale di VIA.
Occorre, in via preliminare, premettere che tra “Progetti di competenza statale” di cui all’allegato II alla parte II del D.lgs. 152/2006 sono indicate le seguenti tipologie di interventi:
- p.to 1“Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquidazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto”;
- p. to 8 “stoccaggio […] di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale con capacità complessiva superiore a 20.000 mc”.
E’utile chiarire che impianti di stoccaggio e rigassificatori sono strutture con caratteristiche, finalità e funzioni differenti.
In particolare, i rigassificatori sono impianti industriali che fanno parte del ciclo di produzione e trasporto di gas naturale. Si tratta di impianti che consentono di trasformare il gas naturale dallo stato liquido a quello gassoso permettendone la successiva distribuzione all’interno della rete nazionale.
La direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, definisce all'art. 2, p.11) «impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio.
La direttiva è stata recepita con il D.lgs. n. 93/2011 che all'art. 6 introduce modifiche alle definizioni riportate all'art.2, comma 1 del D.lgs. n. 164/2000. Tra queste, è stata sostituita la lettera p) Impianto di GNL con seguente definizione: “p) impianto di GNL: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente eventuali serbatoi ubicati presso i terminali non funzionali al ciclo di rigassificazione e utilizzati per l’attività di stoccaggio”.
Da un lato - preme evidenziare – che il legislatore, come si evince dalla previsione normativa di cui al punto 1 allegato II – parte II del D.lgs. 152/2006, in riferimento ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto non ha previsto soglie dimensionali e/o ulteriori parametri per definire gli interventi assoggettabili a procedura di VIA.
D’altro canto, le norme sul gas naturale sopra richiamate tendono ad escludere l’assimilazione di un impianto di rigassificazione ad un’opera connessa ad uno stoccaggio, in quanto lo stoccaggio associato all’unità di rigassificazione viene definito provvisorio e necessario per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
Dalla medesima definizione si evince che con terminale di rigassificazione si intende una tipologia di impianto finalizzato alla trasformazione in gas del GNL ai fini della consegna al sistema di trasporto. Tanto più nell’attuale contesto in cui, con riferimento al recente decreto aiuti, i rigassificatori costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, da allacciare alla rete di trasporto esistente.
Oggetto del quesito posto è invece un’unità di rigassificazione, alimentata da autobotti, a servizio di un impianto industriale autorizzato in AIA. Peraltro, in genere tale tipologia di installazione consiste in micro-impianti nei quali lo scambio termico per la rigassificazione avviene a ciclo chiuso senza scarichi, diversamente dai grandi terminali caratterizzati invece da scambiatori a ciclo aperto.
In via generale quindi si ritiene che per “terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto” debbano intendersi i terminali connessi alla rete (on grid), ovvero funzionali alla distribuzione del gas nella rete nazionale dei gasdotti, escludendo di conseguenza gli impianti (off-grid) quali sono i piccoli impianti ad uso interno di un singolo sito industriale.
Si ritiene, per quanto sopra esposto, che un impianto di rigassificazione e stoccaggio a servizio di un impianto industriale non ricada nella tipologia progettuale “terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto” di cui al citato punto 1 - allegato II – parte II – D.lgs. 152/2006”.
Resta fermo che, qualora l’inserimento delle unità di rigassificazione oggetto del presente interpello costituisca modifica di un impianto industriale ricadente nel campo di applicazione della VIA, occorrerà verificare l’applicazione di una delle procedure di valutazione ambientale che la norma prevede per le modifiche di progetti.
Infine, giova ricordare che l’interpello in esame afferisce ad un impianto soggetto ad AIA, il cui istituto, sotto il profilo della tutela ambientale, prevede l’esame di ogni elemento costituente e/o appartenete al ciclo di produzione.
Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
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