Decreto 16 settembre 2022 n. 193 / Codice appalti garanzie fideiussorie
ID 18377 | 14.12.2022
Decreto MISE del 16 settembre 2022 n. 193 - Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
(GU n.291 del 14.12.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B. L’Allegato A e l’Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.
3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori ordinari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresì nei settori speciali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.
Art. 2. Monitoraggio
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, elabora una relazione avente ad oggetto lo stato di attuazione del presente regolamento sulla base dei dati e delle informazioni richiesti con cadenza annuale dalle associazioni degli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento e dalle associazioni delle imprese offerenti i nuovi contratti di garanzia e di assicurazione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, può coinvolgere le altre Autorità di settore nello svolgimento dell’attività ricognitiva. Entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Cabina di regia istituita, ai sensi dell’articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per il primo anno, la relazione è elaborata entro il 31 dicembre 2023 ed è trasmessa alla Cabina di regia di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2024.
Art. 3. Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 4. Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, è abrogato.
2. Resta abrogato il decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
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