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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418

Regolamento di esecuzione UE 2022 2418

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418

ID 18350 | 12.12.2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418 della Commissione del 9 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari

GU L 318/4 del 12.12.2022
...

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429(UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.
(2) Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection - LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification - LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti. Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi dell’arsenico di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali,
gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

[...]

ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007, punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l’arsenico inorganico

Tabella 5

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

HORRATr meno di 2

Riproducibilità (RSDR)

HORRATR meno di 2

Recupero

Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2

LOD

= tre decimi del LOQ

LOQ

Stagno inorganico

≤ 10 mg/kg

Piombo

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML

< 0,1 mg/kg

ML ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ due terzi del ML

≤ un quinto del ML

Cadmio, mercurio

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML

< 0,1 mg/kg

ML è ≥ 0,1 mg/kg

≤ due quinti del ML

≤ due quinti del ML

≤ un quinto del ML

Arsenico inorganico e arsenico totale

ML ≤ 0,03 mg/kg

0,03 < ML

< 0,1 mg/kg

ML è ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ due terzi del ML

≤ due terzi del ML».

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