Preposto sorveglianza PIMUS (Art. 136 c.6 D.Lgs. 81/2008) / Note e Modello nomina / Rev. 1.0 Novembre 2023
ID 18274 | 04.11.2023 / Documento completo allegato
Documento sulla nomina e formazione Preposto sorveglianza ponteggi, con Scheda, Interpello n. 16.2015, Sentenza CP Sez. 4 n. 23936 del 23 giugno 2010. Allegato Modello nomina dedicato.
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
Il D.Lgs. 81/2008, prevede all’Art. 136 c. 6, che il datore di lavoro deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
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6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (non solo lavoratori ma anche preposto - vedasi Interpello 16/2015 / ndr)
1. Individuazione del preposto
Con la pubblicazione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in GU n.301 del 20.12.2021) è stata apportata modifica all’Art. 18 - Obblighi datore di lavoro e dirigente, con l’introduzione della lettera b-bis al comma 1:
b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;
2. Formazione Preposto sorveglianza montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi
Con l’Interpello n. 16.2015 del 29 Dicembre 2015 a seguito di richiesta di ANCE, il MLPS ha dato risposta in merito (chiarisce Art. 136 c. 6).
Dall’Interpello 16/2015:
Sebbene l’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2. co. 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda (periodo da leggere in rifermento al nuovo novellato Art. 18 c.1 b-bis.di cui al punto 1. Individuazione del preposto introdotto dal D.Lgs. 141/2021 / ndr), nel caso dei ponteggi ed in altri casi particolari, il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.
Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall’art. 37, co. 7, del D.Lgs. 81/2008.
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La formazione del Preposto sorveglianza montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi. dovrà, pertanto, essere effettuata in accordo con:
1. Allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 (già Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006)
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2. Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR e Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012
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Schematizzando:
Fig. 1. Schema nomina/formazione Preposto sorveglianza montaggio dei ponteggi
3. Normativa
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Titolo IV Cantieri temporanei o mobili
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Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
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Sezione V Ponteggi fissi
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Art. 136 - Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
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7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
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N. |
16/2015 |
Data |
29 dicembre 2015 |
Soggetto |
Associazione Nazionale Costruttori Edili |
Oggetto |
art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e). |
Premessa |
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione. anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1. lettera e)”. |
Risposta |
L’individuazione della figura del preposto, ai sensi dell’art. 2. co. 1, lett. e), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere alla attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario ope legis dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008. |
Firma |
Ing. Giuseppe PIEGARI - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE |
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4. Cassazione
Il datore di lavoro durante il montaggio di un ponteggio è tenuto a garantire la presenza di un preposto incaricato specificatamente di sovrintendere alle operazioni di montaggio.
Non è sufficiente adempiere a questo obbligo con la presenza in cantiere di un responsabile della sicurezza il quale ha compiti diversi da quelli assegnati al soggetto preposto alla direzione delle predette operazioni che, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono essere eseguite sotto la diretta e costante sorveglianza di un preposto specifico.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 04.11.2023 |
1. Aggiornato da: Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 – Individuazione preposto 2. Sentenza CP Sez. 4 n. 23936 del 23 giugno 2010 |
Certifico srl |
0.0 | 04.12.2022 | --- | Certifico srl |
Vedi Documento normativo
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