L'energia elettrica - le fonti rinnovabili e l'Agenzia delle Dogane
ID 18204 | 28.11.2022
L’Unione Europea ha dato un notevole impulso allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed all’impiego dell’energia prodotta.
L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai prodotti petroliferi e limitarne gli effetti dannosi sull’ambiente. Sono stati perciò previsti contributi ed agevolazioni di carattere fscale e non fscale.
Per l’art. 2 della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.04.09, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, da recepire entro il 05.12.2010 (recante modifca ed abrogazione, dal 1° gennaio 2012, dell’analoga Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27.09.01, e della Direttiva 2003/30/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 08.05.03, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti), fonti energetiche rinnovabili non fossili sono le seguenti:
- energia eolica
- solare
- aerotermica
- geotermica
- idrotermica e oceanica
- idraulica
- biomassa
- gas di discarica
- gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
La predetta Direttiva 2009/28/CE, che stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, a cui intende dare un forte impulso, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, ed inoltre fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti ed i bioliquidi.
L’obiettivo generale da perseguire è di una quota pari ad almeno il 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Per l’Italia l’obiettivo è il seguente:
Il ruolo dell’Agenzia delle Dogane
L’Agenzia delle Dogane è competente per il controllo fiscale sulla produzione e sul consumo dell’energia elettrica e dei prodotti energetici in genere e perciò, oltre a quelli classici di origine fossile (gas, petrolio, carbone e rispettivi derivati), anche dei cosiddetti “biocarburanti”.
Anche lo sviluppo e l’impiego di quest’ultimi è stato incentivato concedendo particolari agevolazioni.
L’Accisa
La particolare tassazione, gravante sui carburanti e sui combustibili in genere (tradizionali o biocarburanti) e sul consumo dell’energia elettrica, è denominata accisa, ex imposta di fabbricazione e di consumo.
Solo per l’energia elettrica e per il gas naturale,
sono previste anche delle addizionali regionali, provinciali e comunali. Per il Trentino Alto Adige non è prevista l’addizionale regionale sui consumi di gas naturale.
L’accisa ha regole comuni in tutta l’Unione Europea ed è applicata a diversi prodotti, con aliquote differenti da Paese a Paese, nel rispetto di valori minimi prefissati.
Gli aspetti fiscali (adempimenti e procedure) relativi tanto alla produzione di energia elettrica con fonti tradizionali e rinnovabili quanto all’impiego dei biocarburanti sono così riassumibili.
L’energia elettrica
L’energia elettrica va sottoposta ad accisa nei seguenti casi:
- al momento della fornitura ai consumatori finali (per esempio quando l’azienda elettrica eroga l’energia ai propri clienti consumatori finali, che non la commercializzano ulteriormente);
- al momento dell’impiego per usi propri (per esempio quando gli autoproduttori utilizzano parzialmente o totalmente l’energia prodotta dai propri impianti).
In entrambi i casi la tassazione è riferita esclusivamente ai consumi dell’energia elettrica e non alla mera produzione.
Chi versa l’accisa?
I “soggetti obbligati” al versamento dell’accisa sono coloro che commercializzano i prodotti sottoposti al regime delle accise (tecnicamente li “immettono in consumo”), ovvero i produttori che realizzano consumi propri.
Tali ”soggetti obbligati” dovranno essere muniti dell’apposita licenza fiscale di esercizio od, in alcuni casi particolari, della relativa autorizzazione.
Riepilogo dei soggetti obbligati e non obbligati:
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Fonte: Agenzia delle Dogane
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