Locali di lavoro non conformi (vincolati) All. IV D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazione (Art. 63. c.5)
ID 18089 | 16.11.2022 / In allegato
Per i locali di lavoro non conformi all'Allegato IV (Art. 63 c. 5) del D.Lgs. 81/2008, relativa a vincoli urbanistici o architettonici, il datore di lavoro è autorizzato all'Utilizzo, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- Per l'utilizzo in deroga dei locali sotterranei o semisotterranei Art. 65 c. vedasi Documento: Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga
In allegato Modello richiesta autorizzazione (consultare Dip. ASL competente).
La richiesta di rilascio di Autorizzazione ai sensi dell’Art. 63 c. 5 del D.Lgs. 81/2008 relativa all’utilizzo di locali ove vincoli urbanistici e architettonici ostini agli adempimenti di cui al comma 1, è relativa a:
1. immobili/locali soggetti a vincoli urbanistici intendendo quelli imposti da PRG.
2. immobili/locali storici soggetti a vincoli architettonici ossia quelli dove è stata notificata al proprietario una Dichiarazione di interesse culturale da parte della Soprintendenza di competenza secondo il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
3. immobili/locali soggetti ad autorizzazioni specifiche per vincoli urbanistici o architettonici che li rendono difformi dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
D.Lgs. 81/2008
Titolo II LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 62. Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.
Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 64 Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. (vedasi Documento: Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga).
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
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1.1 Stabilità e solidità
..
1.2. Altezza, cubatura e superficie
…
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3 (*)
..
(*) Vedasi regolamenti edilizi locali per altezze inferiori e per deroghe/locali corridoi, locali tecnici, ecc
(*) Art. 65 co 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
Fig. 1 - Schema procedura utilizzo luoghi di lavoro NC (vincolati) ai requisiti allegato IV.di cui Art. 63 co 5 D.Lgs. 81/2008
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