Relazione annuale Consulente ADR / Modello 2024 (entro il 29 Febbraio 2024)
ID 18013 | Rev. 1.0 2024 / Elaborato Certifico ADR manager
Modello di relazione per gli obblighi dell'Art. 11 c. 5 del D.Lgs. 35/2010 e ADR 1.8.3.3, redatta dal Consulente ADR (DGSA), da trasmettere al legale rappresentante dell'impresa entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
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Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
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5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.
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1.8.3.3
Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:
- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;
- provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.
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Oggetto: Consulente al trasporto di merci pericolose - Relazione annuale - Modifica della circolare A/9 del 6 marzo 2000.
La Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10), emanata in attuazione del D.L.vo 4 febbraio 2000, n. 40, prescrive che entro il 31 dicembre di ogni anno il Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose debba consegnare la relazione annuale riferita all’attività di trasporto di merci pericolose dell’impresa presso cui opera.
In proposito le Associazioni di categoria hanno segnalato la difficoltà di raccogliere i dati necessari per la redazione della relazione annuale entro la data succitata.
Pertanto, al fine di corrispondere alle esigenze delle Aziende del settore, tenuto conto che il D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 35, emanato in sostruzione del D.L.vo n. 40/2000, al comma 5 dell’articolo 11 prescrive che il Consulente alla sicurezza rediga la relazione annuale entro sessanta giorni dalla nomina e successivamente con cadenza annuale, il termine “entro il 31 dicembre di ogni anno”, indicato al punto “3.1 Obblighi derivanti da attività ordinaria” della Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10) è sostituito con “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.
Indice
Riferimenti normativi
1. Premessa
2. Dati impresa
2.1. Impresa
2.2. Consulente Sicurezza
2.3. Prescrizioni documento
2.4. Attività dell'impresa inerenti le merci pericolose
3. Merci pericolose
4. Veicoli
5. Imballaggi ADR
6. Personale impiegato in mansioni ADR
7. Registro formazione operatori
8. Descrizione prassi e procedure
9. Controlli documentali/prassi e procedure
10. Incidenti/emergenze/sanzioni
11. Gestione e verifica prassi e procedure
11.1. Tabella gestione prassi e procedure
12. Note finali
13. Firme
13.1. Dati Consulente
13.2. Relazione
13.3. Consegna
13.4. Note di consegna
Fig. 2 - Estratto
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in allegato
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