Decreto 15 settembre 2022
ID 17940 | 27.10.2022
Decreto 15 settembre 2022 - Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.
(GU n.251 del 26.10.2022)
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Art. 1. Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 11, comma 1 e dell’art. 14, comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ha la finalità di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare», per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
3. Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti per i quali gli interventi di cui al comma 2 non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, secondo periodo e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026. Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi di cui al comma 2 si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 2.
4. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto:
a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) ai soggetti che beneficiano del regime di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018.
5. Nel caso di impresa nei confronti della quale penda un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti dell’impresa medesima, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è sospeso finché tale impresa non abbia rimborsato o versato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
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