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Modello comunicazione cessazione esercizio, trasferimento di proprietà spostamento attrezzatura di lavoro

Modello comunicazione cessazione esercizio  trasferimento propriet   spostamento attrezzatura di lavoro

Modello comunicazione cessazione esercizio, trasferimento di proprietà e spostamento attrezzatura di lavoro / Allegato VII D.Lgs. 81/2008

ID 17729 | 01.10.2022 / Modello in allegato

Si propone un Modello per la comunicazione di cui al 5.3.3 del DM 11 aprile 2011 (comunicazione del DL alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature per l’inserimento in banca dati) / salvo funzionalità CIVA.
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Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce all'Allegato VII le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifiche periodiche Art. 71 c. 11 secondo le modalità definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011

D.M. 11 aprile 2011 Gruppi attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Gruppo SC

Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) Idroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP

Sollevamento persone

a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo GVR

Gas, Vapore, Riscaldamento

a) Attrezzature a pressione:

l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
(*) 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (**)
6. Forni per le industrie chimiche e affini.

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

(*) da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’articolo 3 del decreto ministeriale 1° dicembre 1975
(**) per gli obblighi di verifica relativi all’impianto di riscaldamento vedasi punto 4.6.1. D.M. 11 aprile 2011

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segue in allegato

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