Modifiche ad attività PI esistenti: aggravio o non rischio incendio / Note
ID 17597 | 15.09.2022 / Documento completo allegato
Il Documento illustra la normativa e le procedure PI, con schemi, nel caso di modifiche alle attività di PI esistenti con aggravio / non aggravio del rischio di incendio che comportano o meno la riattivazione della Procedura di Esame progetto / SCIA antincendio.
L’Art. 4. c. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151prevede nel caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare l’esame progetto ai sensi dall’Art. 3.
Il DM 7 agosto 2012 all’Art. 4 c. 7. prevede che nel caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonche' dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
SCIA Art. 4 DM 07.08.2012 (se non aggravio)
In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
…
- dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
…
Esame Progetto Art. 3 DPR. 151/2011 (se aggravio)
Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Documentare attività di PI esistenti non ricomprese Art. 4. c. 6 DPR 151/2011 / non sostanziali
Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si puo' fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attivita'.
Il Modello VVF per la Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio è il MOD. PIN 2.6 da firmare da tecnico abilitato.
- non ricomprese di cui all’Art. 4 c. 6 del DPR 151/2011
e
- non sostanziali di cui al all’Art. 4 c. 8 del DM 7 agosto 2012
dovranno essere documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Fig 1 - Documentazione modifiche di non aggravio o non sostanziali al Rinnovo
(*) L’allegato IV detta criteri qualitativi per individuare le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza ant. / In alternativa si può procedere alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività che potrà discriminare adeguatamente se attività in Art. 4 c. 6 DPR 151/2011 o meno - Non trattasi di aggravio o non rischio incendio.
Fig. 2 - Schema flusso valutazione modifiche attività esistenti aggravio / non delle preesistenti condizioni di sicurezza e procedure
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