Gestione rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POPs) / Rev. 1.0 Agosto 2023
ID 17530 | Update 06.08.2023 / Documento completo in allegato
Chi produce e detiene rifiuti agisce per evitare contaminazioni con le sostanze dell’allegato IV Regolamento (UE) 2019/1021 (Es. PFOS, DDT, PCB). I rifiuti costituiti o contaminati da tali sostanze o sono smaltiti in conformità all’allegato V, per garantire che i POP siano distrutti o modificati irreversibilmente, in modo tale da evitare che i rifiuti presentino POP. Inoltre, il Regolamento vieta le operazioni di smaltimento che possano portare al recupero o al reimpiego di sostanze POP.
Anche per quanto concerne i rifiuti, il regolamento prevede alcune deroghe; in particolare, i rifiuti contenenti i POP definiti all’interno dell’allegato IV possono essere smaltiti o recuperati purché il tenore delle sostanze nei rifiuti sia INFERIORE AI LIMITI DI CONCENTRAZIONE e qualora abbiano ottenuto apposita autorizzazione dello Stato membro.
Modifica Allegato IV e V Regolamento PoPS:
- Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti. (GU L 317/24 del 9.12.2022)
- Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag. 169 (2022/2400)
- Rettifica, GU L 163, 29.6.2023, pag. 104 ((UE) 2022/2400)
Sostanze attualmente elencate negli allegati pertinenti al Regolamento (UE) 2019/1021 - POPs
Sostanze elencate:
- Gli allegati I del regolamento sono soggetti al divieto (con specifiche esenzioni) di fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo;
- L'allegato II del regolamento è soggetto a restrizioni di fabbricazione, immissione sul mercato e uso;
- L'allegato III al regolamento è soggetto a disposizioni di riduzione delle emissioni; e
- L'allegato IV del regolamento è soggetto alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
Si noti che per alcune sostanze elencate nell'allegato I possono essere applicate esenzioni specifiche sul divieto del loro uso, fabbricazione e immissione sul mercato.
Numero delle Sostanze POPs ad oggi come riportate nel Regolamento (UE) 2019/1021:
(1) Allegato I e II - Fatto salvo l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1021
(2) Allegato III - Elenco delle sostanze soggette a disposizioni in materia di riduzione dei rilasci (Articolo 6 Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci Regolamento (UE) 2019/1021)
(3) Allegato IV - Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (Articolo 7 Gestione dei rifiuti Regolamento (UE) 2019/1021)
(4) Aggiunta 1 Sostanza 15.06.2020 (Totale 27)
Regolamento delegato (UE) 2020/784 della Commissione dell'8 aprile 2020 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti correlati al PFOA. (GU LI 188/1 del 15.06.2020)
(5) Aggiunta 1 Sostanza 18.08.2020 (Totale 28)
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (GU L 270/1 del 18.08.2020)
(6) Modifica alla Deroga - Sostanza 6
Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol. (GU L 270/4 del 18.08.2020)
(7) Modifica alla Deroga - Sostanza 29
Regolamento delegato (UE) 2021/115 della Commissione del 27 novembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati. (GU L 36/7 del 02.02.2021)
(8) Modifica alla Deroga - Sostanza 24
Regolamento delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri (GU L 62/1 del 23.2.2021)
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Gestione dei rifiuti POPs
Regolamento (UE) 2019/1021
Schema - Articolo 7 Gestione dei rifiuti
Articolo 7 Gestione dei rifiuti
1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.
2. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio, i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP.
Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.
3. Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.
4. In deroga al paragrafo 2:
a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;
b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;
ii) il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti;
iii) l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5;
iv) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.
5. La Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall'autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l'attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento o che ne sono contaminati.
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ALLEGATO IV
Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7
[...] Segue in allegato
ALLEGATO V GESTIONE DEI RIFIUTI
Parte 1 Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.
D9 |
Trattamento fisico-chimico. |
D10 |
Incenerimento a terra. |
R1 |
Impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB. |
R4 |
Riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva. |
(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). |
Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.
Parte 2 Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b)
[...] Segue in allegato
Deposito temporaneo prima della raccolta POPs
Rifiuti contenenti POPs di cui al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 158 del 30.4.2004) (già Regolamento (CE) n. 850/2004)
D.Lgs. 152/2006
Articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
[...] segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 06.08.2023 |
Modifica Allegato IV e V Regolamento PoPS: - Regolamento (UE) 2022/2400 - Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag. 169 (2022/2400) - Rettifica, GU L 163, 29.6.2023, pag. 104 ((UE) 2022/2400) |
Certifico Srl |
0.0 | 09.09.2022 | --- | Certifico Srl |
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