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Decreto ministeriale 5 agosto 2022

Decreto ministeriale 5 agosto 2022

Decreto ministeriale 5 agosto 2022 / Incentivi biometano - In GU

ID 17312 | 18.08.2022

Decreto ministeriale 5 agosto 2022  - Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018.

(GU del 18.08.2022)

Entrata in vigore: 19.08.2022

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Il decreto ministeriale del 5 agosto 2022 è interpretativo del DM 2 marzo 2018 sugli incentivi per la produzione del biometano.

Il testo chiarisce alcuni aspetti legati all’applicazione del decreto dal DM 2 marzo 2018, attualmente in vigore, destinato a incentivare il biometano immesso nel sistema dei trasporti mediante un meccanismo d’obbligo a carico dei soggetti che utilizzano carburanti fossili.

Il decreto definisce in particolare il momento in cui matura il diritto al riconoscimento dell’incentivo per la produzione del biometano e il termine entro cui tale diritto debba essere esercitato, pena la sua decadenza, che è stato fissato al 31 dicembre 2023.

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Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Possono accedere agli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018 gli impianti di produzione di biometano che rispettano tutte le seguenti condizioni:

a) abbiano presentato ovvero presentino la domanda di cui all’articolo 9, comma 1, del DM 2 marzo 2018 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano ottenuto ovvero ottengano, entro il 31 dicembre 2022, la qualifica a progetto dal GSE per il riconoscimento del diritto all’incentivo;
b) siano in possesso di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione del biometano rilasciata entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il diritto all’incentivo di cui al comma 1 decade qualora l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano non avvenga entro il 31 dicembre 2023.

3. Sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all’impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità o da forza maggiore dichiarati dal produttore medesimo al GSE e da questo valutati come tali.

Articolo 2 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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