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Criteri di scelta ed uso dei DPI

Criteri di scelta ed uso dei DPI

Criteri di scelta ed uso dei DPI / Luglio 2022

ID 17253 | 02.08.2022 / In allegato

Il Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 riconduce i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all'edizione più aggiornata delle norme tecniche. La Guida, predisposta grazie al lavoro degli esperti della Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 "Dispositivi di protezione individuale" e pubblicata il 25 luglio 2022, vuole fornire ad aziende e lavoratori, ma anche a tutti gli operatori del mercato, proprio i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme tecniche UNI.

Con il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 art. 13 sono state apportate modifiche al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08 che tratta di criteri di scelta ed uso dei DPI. Il testo dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08, a seguito della modifica, è ora il seguente:

Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
1. Il contenuto dell’ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.”

Come noto il DM 2 maggio 2001 - Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), “ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell’udito;

Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l’individuazione dei suddetti criteri”, approva i criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

a. alla protezione dell’udito, come riportati nell’allegato 1 del decreto;

b. alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell’allegato 2 del decreto;

c. alla protezione degli occhi:
‒ filtri per saldatura e tecniche connesse,
‒ filtri per radiazioni ultraviolette,
‒ filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell’allegato 3 del decreto;

d. a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell’allegato 4 del decreto.

Si ritiene che possa essere utile per aziende e lavoratori, ma anche per gli operatori del mercato, specificare per ciascun dispositivo del DM 2 maggio 2001 le nuove norme cui fare riferimento per attuare l’aggiornamento imposto al comma 2 bis dell’art. 79 del D. Lgs. 81/08.
...
segue in allegato

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