Circolare numero 23296 del 18 luglio 2022
ID 17223 | 30.07.2022 / Circolare in allegato
DM 13 maggio 2022 n. 144, concernente la modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN n. 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa. (GU n. 162 del 13.7.2022) - Modalità applicative.
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Con l'art. 62-bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e con il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il legislatore ha delineato il riordino dell’intero settore della riqualificazione delle bombole a metano ricadenti nel campo di applicazione della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Le succitate disposizioni rimandano a successive emanazioni di atti di rango ministeriale per la definizione dell’operatività di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di riqualificazione anche al fine di pervenire alla complessiva semplificazione dell’attività di cui trattasi.
Con il DM 13 maggio 2022 n. 144, emanato in attuazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 come convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156, sono state rese le necessarie disposizioni iniziali per la progressiva e graduale riorganizzazione dell’attività di riqualificazione.
Il decreto 13.05.2022 n. 144, nello specifico, oltre a demandare, per quanto attiene agli ambiti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, le competenze concernenti l’attuazione delle disposizioni operative e procedurali, stabilisce esplicitamente la periodicità e modalità di riqualificazione.
In particolare, con l’articolo 2, ferme restando le modalità di riqualificazione previste sino all’entrata in vigore del decreto (comma 1), introduce alcuni cambiamenti, rispetto all’attuale quadro normativo, come sinteticamente di seguito riportato:
a) Serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3:
i. La prima riqualificazione è effettuata solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore;
ii. Le riqualificazioni successive sono eseguite con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del decreto;
b) Serbatoi del tipo CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1:
i. La riqualificazione è operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del decreto.
Infine, con il comma 3 dell’articolo 3, è stabilito che le modifiche ed integrazione agli allegati del decreto, che definisco nel dettaglio le modalità operative, siano adottate con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione al DM 13 maggio 2022 n. 144, si dispone che la riqualificazione dei serbatoi approvati secondo il Regolamento UN n. 110 di tipo CNG1, CNG2, CNG3, sino alla comunicazione delle modalità di riqualificazione delle stesse, effettuata da parte del costruttore del veicolo su cui sono installate, si effettuata secondo le modalità attualmente in uso.
Sino alla definizione dei soggetti preposti alla riqualificazione delle bombole, inoltre, per la quale è necessario il coordinamento con il Ministero della transizione ecologica, competente nelle materie normate con la legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche ed integrazioni, la riqualificazione delle bombole con il metodo visivo sarà effettuato dal personale di questa Amministrazione attualmente preposto a tale modalità di riqualificazione.
Con disposizioni successive saranno definite le modalità per l’approvazione dei corsi di formazione del personale tecnico di cui all’allegato 3 del DM 13 maggio 2022. In seguito alla emanazione di tali disposizioni sarà possibile evadere le eventuali richieste di approvazione dei corsi.
I costruttori di veicoli di categoria M1 e N1 su cui sono installati serbatoi di tipo CNG1, CNG2, CNG3 dovranno comunicare, secondo quanto previsto con la circolare prot. 7865 div 3/H del 27 marzo 2015, le modalità di riqualificazione dei serbatoi stessi, al fine di darne evidenza sui siti istituzionali.
I serbatoi di tipo CNG4 che non sono installati su veicoli di categoria M1 e N1 continuano ad essere riqualificati con le attuali modalità.
Le bombole destinate al contenimento di metano che non ricadono nel campo di applicazione del Regolamento UN n. 110 continuano ad essere riqualificate secondo modalità previste dalle pertinenti disposizioni.
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Fonte: MIMS
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