Circolare MIMS Prot. 24725 del 29.07.2022
Circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021” – paragrafo 3.6.12 istruzioni per “ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONEPERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021” – errata corrige
A seguito di segnalazioni, si è constatato che nel riquadro posto in fine del paragrafo 3.6.12 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021”, vi è un’errata trasposizione della disciplina di cui al DM 20 settembre 2013 e relative circolari, con riferimento alle “ISTANZE DI RINNOVO PRESENTATE SU CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA CON COMUNICAZIONE DI AVVIO ENTRO IL 14 OTTOBRE 2021”, nella parte in cui si dispone che:
“Quanto al rinnovo di validità di una CQC per la quale sia stato frequentato e concluso un corso di formazione periodica dal 19 novembre 2019 (primo giorno di applicazione della disciplina dell’esame di ripristino) o la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021 (fuori ambito di applicazione del DM 30 luglio 2021) si danno tre ipotesi:
a) se la validità della qualificazione CQC non è ancora scaduta la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell’istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l’attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) per 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda;
b) se la validità della qualificazione CQC è scaduta da non più di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo, la predetta qualificazione è rinnovata (previa presentazione dell’istanza di rinnovo a cui deve essere allegato l’attestato di fine corso di formazione periodica, in corso di validità) per 5 anni decorrenti dalla data di fine corso;
c) …(omissis)…”.
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segue in allegato
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