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Interpello ambientale 05.07.2022 - Procedimento ex art. 242-bis TUA

Interpello ambientale 05 07 2022

Interpello ambientale 05.07.2022 - Procedimento ex Art. 242-bis TUA

ID 17143 | 22.07.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 05.07.2022

La Direzione Generale USSRI risponde all'interpello ambientale ex art.3 septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, proposto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in merito al procedimento di cui all'art.242-bisD.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e sul regime delle competenze tra gli Enti ivi previste.

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in merito al procedimento ex Art. 242-bis D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

In applicazione del disposto normativo di cui in oggetto, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, con nota del 20 maggio 2022, assunta agli atti di questa Amministrazione in data 23 maggio 2022 al prot.64054, ha formulato i seguenti quesiti:

1. Nel caso di siti di ridotte dimensioni è stata esplicitamente prevista la procedura semplificata di cui all’art. 249 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dettagliata dall’Allegato 4 al Titolo V Parte Quarta dello stesso Decreto. L’art. 242-bis del medesimo decreto ha a sua volta introdotto una semplificazione procedurale e non contempla alcun riferimento alle dimensioni del sito contaminato.

Si chiede se i disposti dell’art. 242-bis delD.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. sono applicabili anche ai casi di siti contaminati di ridotte dimensioni, seppure già contemplati dalla citata procedura di cui all’art. 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

2. A differenza dell’art. 242 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., che ben definisce il ruolo istruttorio della Provincia (comma 12) e quindi il necessario coinvolgimento della stessa nelle Conferenze di Servizi previste dalle varie fasi procedurali (comma 13), la procedura semplificata dell’art. 242-bis del medesimo Decreto non dispone esplicitamente il coinvolgimento della Provincia nella Conferenza di Servizi per l’approvazione del previsto Piano di Caratterizzazione.

Si chiede di chiarire se il coinvolgimento della Provincia nel contesto dell’art. 242-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. in generale ed in particolare nel procedimento di approvazione del citato Piano di Caratterizzazione costituisce un obbligo da parte dell’Autorità comunale o solo una facoltà discrezionale della medesima.

3. In relazione al precedente punto 2 si chiede conferma in merito all’esigenza che la Provincia disponga di tutte le informazioni ambientali e procedurali per ogni singolo procedimento di bonifica ex art. 242-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. (funzionali allo svolgimento delle attività di controllo/verifica, di monitoraggio, di aggiornamento dell’Anagrafe regionale e di definizione del regime delle responsabilità), acquisibili direttamente in caso di coinvolgimento nel procedimento amministrativo.

4. L’art. 242-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. prevede a conclusione degli interventi l’approvazione/attuazione del citato Piano di Caratterizzazione.

Si chiede di chiarire se detto Piano debba essere riferito e caratterizzato ai disposti previsti dall’art. 242, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., riscontrando identica terminologia in entrambi i riferimenti di legge.

In riscontro all’istanza si rappresenta quanto segue.

1) In via preliminare, va specificato che l’art. 242-bis è applicabile anche a siti di superficie inferiore a 1000 mq. Tanto premesso, deve tuttavia specificarsi quanto segue. Gli artt. 242-bis e 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 normano due fattispecie diverse e per gli effetti non risultano tra di loro sovrapponibili.

Le due disposizioni presentano, inoltre, presupposti applicativi differenti, fondandosi la prima su un criterio temporale e sul raggiungimento di obiettivi di bonifica stringenti; la seconda su un criterio dimensionale dell’area.

In particolare, l’art.249 disegna una procedura semplificata atta a fornire indicazioni “con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri”).”

In particolare, con questa procedura:

- la caratterizzazione viene effettuata in autonomia dalla parte;
- è possibile scegliere, qualora sia necessario un intervento di bonifica, se riportare la contaminazione ai valori di CSC o di implementare l’analisi di rischio e riportare la contaminazione ai valori di CSR.

Rispetto alle procedure semplificate ex art. 242-bis, le procedure ex art. 249, ove applicabili, offrono l’opportunità di avvalersi dell’analisi di rischio e di includere nel procedimento di bonifica anche la matrice acque di falda.

Le fasi procedurali successive alla presentazione del progetto non sono espressamente/chiaramente disciplinate, hanno quindi come riferimento normativo l’art. 242, relativo alla procedura amministrativa ordinaria.

La procedura ex art. 242-bis, oltre ad essere applicabile alla sola matrice suolo, reca due diverse semplificazioni procedurali, una legata alla possibilità di non effettuare l’analisi di rischio e l’altra legata alla fase del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica del suolo.

Non reca, come detto, contrariamente a quanto previsto dall’art.249, alcun riferimento ai limiti dimensionali del sito, né nel senso della superficie minima, né nel senso della superficie massima, prevendo unicamente la possibilità di attuare per fasi un intervento che riguardi superfici di grandi dimensioni (cfr. comma 1-bis).

2 e 3) può darsi risposta affermativa, sia in funzione del disposto di cui all’art.197 che dell’art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Specificato che il piano di caratterizzazione in funzione di controllo è approvato secondo la procedura di cui all’art. 242 (cfr. art.242-bis comma 3), si annota che con due note circolari trasmesse anche a Codesta Provincia (cfr. note 26 agosto 2020 n.66263 e 18 maggio 2021 n.53018) questo Ministero ha da tempo rammentato che, come chiarito dalla giurisprudenza più consolidata (cfr. su tutte Cons. Stato nn. 2195 e 2301/20), la competenza a procedere alla individuazione dei soggetti responsabili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 244 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, è posta in capo alle Province, anche nei Siti di Interesse Nazionale e che le attività ivi contemplate costituiscono un espresso obbligo di legge.

Ne deriva, sia sul piano logico che sul piano normativo che la Provincia dispone di tutte le informazioni ambientali e procedurali per ogni singolo procedimento di bonifica ex art. 242-bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cit., funzionali allo svolgimento delle attività di controllo/verifica, di monitoraggio, di aggiornamento dell’Anagrafe regionale e di definizione del regime delle responsabilità, che risulteranno direttamente acquisibili per tramite del coinvolgimento dell’Ente nel procedimento amministrativo.

4) Al quesito deve darsi risposta positiva. Può inoltre aggiungersi che, quanto all’applicabilità dell’All. 2 alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati”, lo stesso può effettivamente costituire un utile riferimento.

Tuttavia, il Piano deve essere strutturato tenendo conto della finalità prevista dalla norma, ossia “verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso” (comma 3); inoltre, il comma 4 fa riferimento al “piano di campionamento di collaudo finale”. In sostanza, la norma prevede che il Piano vada costruito nel procedimento, con l’apporto sia della Provincia (deputata ai controlli ex art. 197) che di Arpa (deputata alla validazione con funzione di certificazione di avvenuta bonifica).

Si evidenzia, ad ogni utile effetto, che la risposta è limitata alle competenze della scrivente Direzione Generale.

Fonte: MITE

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