Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1252 | Sostanze candidate alla sostituzione Pesticidi
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1252 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di aggiornare l’elenco di sostanze candidate alla sostituzione
GU L 191/41 del 20.7.2022
Entrata in vigore: 09.08.2022
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione contiene un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate sostanze candidate alla sostituzione.
(2) Alcune di queste sostanze non sono più approvate oppure la loro approvazione è stata rinnovata a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009, comportando il loro inserimento nell’allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Il fatto che figurino nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 non è più rilevante. Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno sopprimerle da detto allegato.
(3) Il quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) è una sostanza attiva approvata che figura nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 come sostanza candidata alla sostituzione a causa della sua precedente classificazione armonizzata come tossica per la riproduzione di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione ha aggiornato tale classificazione, riclassificando la sostanza come tossica per la riproduzione di categoria 2. Il quizalofop-P-tefurile non soddisfa pertanto più i criteri per essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione e dovrebbe essere soppresso dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Allegato
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 le voci seguenti sono soppresse:
bifentrin;
bromadiolone;
carbendazim;
carbetamide;
composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico);
ciproconazolo;
difenacum;
dimetoato;
diquat;
epossiconazolo;
esfenvalerate;
etoprofos;
etoxazolo;
famoxadone;
fenamifos;
fenbutatin ossido;
fipronil;
fluquinconazolo;
glufosinato;
haloxyfop-P;
imazamox;
imazosulfuron;
isoproturon;
isopyrazam;
lambda-cialotrina;
linuron;
lufenurone;
mecoprop;
metomil;
metsulfuron-metile;
molinate;
miclobutanil;
oxadiargil;
ossadiazone;
pendimetalin;
procloraz;
profoxydim;
propiconazolo;
prosulfuron;
quinoxifen;
quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile);
tepraloxydim;
thiacloprid;
triasulfuron;
triazossido;
warfarin.
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