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Interpello ambientale 15.07.2022 - Rifiuti di articoli pirotecnici

Interpello ambientale 15 07 2022   Rifiuti di articoli pirotecnici

Interpello ambientale 15.07.2022 - Rifiuti di articoli pirotecnici

ID 17114 | 18.07.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 15.07.2022

Oggetto: Articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - interpello in materia ambientale relativo all’applicabilità della parte IV del D.lgs. 152/2006 alle operazioni di distruzione della parte esplosiva o dell’intero rifiuto EER 16 01 10*, 16 04 01*,16 04 02*, 16 04 03*.

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, l’applicabilità della normativa della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alle fasi successive alle operazioni di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10*(ad esempio “air bag”), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell’intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” di seguito TUA, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116; in particolare:
- il comma 1, lett. e) dell’articolo 185, stabilisce che sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
- il comma 4 bis dell’art. 185 precisa che I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza;
- Decreto ministeriale n. 101 del 12 maggio 2016 recante “Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.”;
- l’articolo 7 del DM 101/2016 definisce le modalità di trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti;
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2013/29/UE del 12-6-2013 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) e il successivo decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, quale norma di attuazione della suddetta Direttiva, in particolare l’articolo 2 rubricato “Definizioni”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Occorre preliminarmente rappresentare un breve riepilogo delle disposizioni normative afferenti le questioni sollevate.

In primo luogo, ai fini della individuazione corretta dei prodotti di cui si dovrà argomentare si rinvia alle definizioni di cui alla Direttiva 2013/29/UE che nello specifico all’articolo 3, riporta:

1) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
2) «fuoco d'artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
3) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
4) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
5) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria.

Tali definizioni, riportate per intero all’art. 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123, consentono di meglio inquadrare l’ambito entro cui si pone la modifica della lettera e) dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intervenuta con l’ art. 35, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in cui è esplicitato che tra i materiali esplosivi, esclusi dall’ambito di applicazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono da ricomprendere i rifiuti da articoli pirotecnici che per contro devono essere gestiti come rifiuti, ai sensi dell’articolo 185, comma 4- bis, sebbene la disposizione sia contenuta nell’articolo rubricato “esclusione dall’ambito di applicazione” all’interno delle prescrizioni normative integrative.

In particolare, risulta che tale disposizione rinvia per la gestione dei rifiuti provenienti dagli articoli pirotecnici in disuso al decreto ministeriale 101 del 12 maggio 2016 adottato ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del D.Lgs 123/2015.

Se ne deduce, come peraltro già chiarito con nota di questo Ministero prot. 31048 del 24.03.2021, che per i rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando il rispetto delle disposizioni dettate dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (TULPS), per quanto attiene le attività successive a quelle di deposito preliminare, permangano per la parte di trasporto l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 193 e 212 anche nei casi di movimentazione dei rifiuti da impianti autorizzati in R12 o D13 verso eventuali impianti di smaltimento finale.

Tutto ciò premesso, il quesito posto fa riferimento ad alcuni codici EER per i quali è necessario fornire un chiarimento ai fini della corretta applicazione della normativa. In particolare, alla luce del combinato disposto delle disposizioni richiamate, si segnala che esclusivamente i rifiuti aventi EER 16 01 10*(ad esempio “air bag”) e EER 16 04 02* rientrano nell’ambito di applicazione della gestione dei rifiuti, mentre quelli identificati con EER 16 04 01* e EER 16 04 03*, sono esclusi per definizione.

Ne consegue che gli impianti che intendano trattare e smaltire i rifiuti da articoli pirotecnici per come definiti nella Direttiva 2013/29/UE , in virtù della persistente capacità esplodente, devono essere autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MITE

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